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“Money Gate”: Avellino e tutti i deferiti prosciolti

“Money Gate”: Avellino e tutti i deferiti prosciolti

19 Dicembre 2017 | by Alberto Tranfa
“Money Gate”: Avellino e tutti i deferiti prosciolti
Avellino Calcio
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Le sensazioni erano positive già nella giornata di venerdì, quando c’era stata l’udienza,  ma nella mattinata odierna è arrivata la conferma: attraverso un comunicato ufficiale  Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Cesare Mastrocola ha disposto il proscioglimento di tutti i deferiti nell’ ambito del procedimento relativo alla gara Catanzaro-Avellino disputata il 5 maggio 2013.

I motivi della decisione 

“Preliminarmente il Tribunale Federale ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari, in ragione del fatto che il deferimento appare infondato. Alla stregua degli atti allegati al deferimento a supporto delle ragioni accusatorie, infatti, il Collegio ritiene che non si sia raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della
fondatezza dell’impianto accusatorio. Va effettuata una necessaria premessa. Il deferimento sconta una evidente carenza probatoria della Procura Federale che, agli atti del processo, non solo non ha prodotto le perizie delle
trascrizioni integrali delle intercettazioni (atti questi che non risultano trasmessi dalla Procura
della Repubblica di Palmi), ma non ha neanche depositato l’ordinanza di custodia cautelare e
l’informativa della Polizia giudiziaria poste a base di tutto l’impianto accusatorio; si è limitata,
invero, a depositare esclusivamente gli interrogatori formulati dalla stessa Procura Federale,
liddove tutti i deferiti hanno negato la commissione dei fatti come contestati.
Nell’ambito del processo sportivo, che non può non seguire i principi generali tipici del processo
di parte, la Procura Federale ha indubbiamente l’onere di allegazione dei fatti e delle prove che
intende assumere a fondamento del proprio deferimento e sulla base dei quali il giudice è
tenuto a fondare la propria decisione.
Agli atti vi è esclusivamente l’atto di deferimento, nel quale sono riportati stralci degli atti del
procedimento penale che, tuttavia, senza la necessaria fonte di prova, risultano del tutto
decontestualizzate e, soprattutto, allo stato degli atti, non trovano alcun riscontro nei richiami
formulati nel deferimento. Più volte, ad esempio, nell’atto di deferimento si fa riferimento ad
allegati all’informativa della Guardia di Finanza di Reggio Calabria che, tuttavia, non sono
presenti negli atti processuali del presente deferimento.
Analogamente non sono presenti agli atti del deferimento le valutazioni complessive,
compendiate nell’Ordinanza di custodia cautelare, che il giudice delle indagini preliminari ha
formulato sui fatti esposti nel deferimento, utili al fine di consentire al questo Collegio, una
visione più completa dei fatti esposti.
Lungi dall’essere una mera valutazione formale, la mancata allegazione delle fonti di prova e
degli elementi essenziali da cui attingere per delineare il quadro generale degli illeciti che si
ritengono perpetrati, il contesto nel quale gli stessi si ritiene siano stati realizzati e l’effettiva
valutazione complessiva del quadro probatorio prodotto, induce a ritenere il deferimento stesso
del tutto sprovvisto del supporto fattuale-giuridico necessario per consentire a questo Collegio
di effettuare un approfondito esame dei fatti.
Non a caso, nell’atto di deferimento la Procura Federale ha precisato che il procedimento penale
è ancora in corso e, quindi, si è riservata di produrre in giudizio ulteriori elementi probatori; riserva
che, tuttavia, non è stata esercitata.
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Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – SS 2017-2018

Alla luce degli atti prodotti in giudizio, quindi, non può ritenersi, al di là di ogni ragionevole dubbio
che vi sia la certezza del raggiungimento di un accordo finalizzato ad alterare il risultato della
partita Catanzaro-Avellino in assenza di alcun riscontro – in atti – in ordine ad un contatto
diretto con i vertici istituzionali dell’Avellino coinvolti nell’indagine prima e dopo la partita stessa
(tranne l’incontro mai negato al bar dello stadio nell’imminenza della gara), di un effettivo
coinvolgimento di tutti i calciatori nella vicenda in questione, di alcun contatto successivo fra i
due Presidenti (il Cosentino pare – per espressa affermazione delle parti non riscontrata,
tuttavia, agli atti, in assenza del necessario supporto probatorio – sia stato intercettato sia
telefonicamente che ambientalmente per un discreto lasso di tempo), nonostante, appunto, il
Cosentino avesse vantato rapporti di amicizia con “i Presidenti” dell’Avellino (anche
quest’affermazione appare contraddittoria giacché dagli atti non emerge quali siano i due
Presidenti nella Società avellinese).
Né la Procura ha prodotto alcun filmato della partita idoneo a supportare le affermazioni circa i
presunti volontari errori del Russotto.
Orbene, in assenza di ulteriori e piú pregnanti riscontri fattuali, si ritiene che tali elementi non
possano essere ritenuti sufficienti a far ritenere sussistente, allo stato degli atti, la condotta
ascritta agli odierni deferiti, pur prendendo atto della obiettiva difficoltà di ricostruire
dettagliatamente fatti che risalgono ad una stagione sportiva ormai risalente nel tempo e sulla
quale non sembra, da quanto esposto nel deferimento, che la Procura della Repubblica di Palmi
abbia svolto accertamenti mirati nell’immediatezza dei fatti.
D’altronde dagli atti non si comprende quale sia stato il metro di valutazione della Procura
Federale per addivenire al deferimento in questione, giacché, a mero titolo esemplificativo,
dall’atto di deferimento emerge che fra le intercettazioni che – è bene ribadirlo – non sono state
depositate in atti, ve ne sarebbe una nella quale il Presidente afferma che “i ragazzi sapevano”;
tuttavia a fronte di alcuni interrogatori, la Procura Federale ha ritenuto di non deferire alcuno
degli altri giocatori del Catanzaro all’infuori del Russotto, anch’egli incidentalmente citato in una
intercettazione.
In assenza, inoltre, del necessario supporto probatorio, anche le affermazioni contenute in
ordine al presunto pagamento in nero effettuato dal Presidente del Catanzaro per rescindere
consensualmente il contratto con il Cozza sul quale tutte le parti in udienza, nulla hanno
aggiunto o eccepito, non può, allo stato dell’assenza di atti introitati nel processo e per gli
analoghi motivi già esposti in relazione all’ipotesi di illecito sportivo, trovare accoglimento.

seguirà servizio

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