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Serie B, l’istanza del Benevento Calcio sul processo Palermo

Serie B, l’istanza del Benevento Calcio sul processo Palermo

13 Maggio 2019 | by redazione Labtv
Serie B, l’istanza del Benevento Calcio sul processo Palermo
Benevento Calcio
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E’ stata ufficializzata la sentenza del TFN relativa al caso Palermo (clicca qui). Nel verbale ufficiale riportato dalla FIGC è presente anche il dibattimento svolto in udienza, dove si conferma anche l’istanza da parte del Benevento Calcio, che ha dunque dato seguito concretamente all’esposto di qualche settimana fa con altri otto club della serie cadetta. In particolare, si legge che la richiesta di intervento da parte del legale rappresentante del club sannita è stata ritenuta ammissibile, in quanto avrebbe prodotto un cd “interesse in classifica”.

Nel particolare si legge che:

All’udienza del 10 maggio, preliminarmente, l’Avv. Gaetano Terracchio, per la società US Città Di
Palermo Spa, si è opposto alla richiesta di intervento del Benevento, richiamando le decisioni
della Corte Federale d’Appello e del Collegio di Garanzia del Coni; le altre parti si sono rimesse
alla decisione del Tribunale Federale Nazionale.
Dopo aver udito le parti, il Collegio ha ritenuto ammissibile l’intervento della società Benevento
Srl, rappresentata in udienza dagli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Michele Cozzone e Monica Fiorillo,
per i motivi che saranno esposti in motivazione.
Proseguito il procedimento, la Procura Federale, rappresentata dal Procuratore Federale Dr.
Giuseppe Pecoraro e dal Procuratore Federale Aggiunto Cons. Giuseppe Chiné, dopo aver
replicato alle eccezioni preliminari formulate dalle difese dei deferiti, ha insistito per
l’accoglimento del deferimento e formulato le seguenti richieste sanzionatorie:
– per Zamparini Maurizio, inibizione di anni 5 (cinque) e preclusione ex art. 19, comma 3 del CGS
FIGC;
– per Giammarva Giovanni, inibizione di anni 2 (due);
– per Morosi Anastasio, inibizione di anni 5 (cinque) e preclusione ex art. 19, comma 3 del CGS
FIGC;
– per la Società US Città di Palermo Spa, retrocessione all’ultimo posto del campionato di Serie
B della stagione sportiva in corso.
Successivamente sono intervenuti per il sig. Zamparini, gli Avv.ti Prof. Enrico Maria Mancuso e
Prof. Lorenzo Stanghellini; per il sig. Morosi è comparso l’Avv. Nicola Leone De Renzis Sonnino;
mentre per la US Città di Palermo Spa sono comparsi gli Avv.ti Gaetano Terracchio, Antonino
Gattuso, Francesco Pantaleone, Francesca Trinchera oltre che il Dr. Walter Tuttolomondo,
Consigliere di Amministrazione della US Città Di Palermo e il Dr. Stefano Pistilli, Amministratore
Delegato della società Arkus Network Srl, holding di partecipazione cui fa riferimento la società
US Città Di Palermo Spa. In generale le difese dei deferiti hanno argomentato in ordine ai motivi
di rigetto del deferimento, ripercorrendo il contenuto delle memorie difensive in atti.
La difesa del Benevento Calcio Srl, infine, si è riportata all’istanza del 9 maggio 2019.
I motivi della decisione
Preliminarmente il Collegio ritiene debbano essere scrutinate le questioni preliminari.
Sull’istanza di intervento.
In ordine alla richiesta di intervento formulata dalla società Benevento Calcio Srl, il Collegio
ritiene che la stessa sia meritevole di accoglimento in ragione di quanto previsto dall’art. 41,
comma 7 del CGS della FIGC, che regola l’iter procedimentale dei giudizi sia nei casi di illecito
sportivo che nei casi di violazioni in materia gestionale ed economica, quale quello di cui si
discute.
Il richiamo all’art. 33, comma 3, CGS si ritiene sia relativo alla natura dell’interesse (che,
appunto, ai sensi della norma citata, può essere anche di classifica) e non già alla sola materia
dell’illecito sportivo, in quanto non si reputa che si ponga in regime di specialità rispetto alla
disciplina generale prevista dall’art. 41, comma 7.
Va, comunque, evidenziato che recentemente il Collegio di Garanzia del Coni, con decisione n.
60/2018 ha ritenuto ammissibile il ricorso di un terzo interveniente in un procedimento per
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Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019
violazione in materia gestionale ed economica.
Nel caso di specie dagli atti di causa è indubbio che il Benevento sia portatore di un cd
“interesse in classifica” che rende pertanto ammissibile l’istanza.

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