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Coni, rinviati a data da destinarsi i ricorsi di Benevento, Crotone e Verona

Coni, rinviati a data da destinarsi i ricorsi di Benevento, Crotone e Verona

16 Ottobre 2018 | by redazione Labtv
Coni, rinviati a data da destinarsi i ricorsi di Benevento, Crotone e Verona
Benevento Calcio
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La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal cons. Dante D’Alessio, ha differito oggi, a data da destinarsi, a fronte dell’istanza di rinvio congiuntamente presentata da tutte le parti costituite, l’udienza di discussione del ricorso iscritto, al R.G. ricorsi n. 56/2018, presentato, il 25 luglio 2018, dalle società Benevento Calcio S.r.l., F.C. Crotone S.r.l. ed Hellas Verona F.C. S.p.a. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP B), per la declaratoria dell’illegittimità della pretesa della Lega Nazionale Professionisti Serie B di obbligare le società ricorrenti, al momento della loro iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, di cedere alla medesima gli spazi pubblicitari per la relativa commercializzazione e di garantire eventuale esclusiva e non concorrenza nella commercializzazione degli altri spazi, a pena di pesanti sanzioni, sino all’esclusione dal riparto delle somme rinvenienti dai diritti televisivi e, quindi, avverso la validità e per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia degli artt. 1 e 2, Capo IV°, art. 1, Capo V°, e artt. 1 e 2, Capo VI°, del Codice di Autoregolamentazione LNPB e delle relative deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni; nonché di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dai ricorrenti; (ricorso avverso determinazioni su c.d. “marketing associativo”);

 

e del ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 57/2018, presentato, in data 25 luglio 2018, delle società Benevento Calcio S.r.l., F.C. Crotone S.r.l. ed Hellas Verona F.C. S.p.a. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP B), per la declaratoria dell’illegittimità della pretesa della Lega Nazionale Professionisti Serie B di obbligare le società ricorrenti, al momento della loro iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, a versare, in caso di promozione nella massima serie al termine della stagione sportiva e in caso di permanenza in quelle successive, il c.d. contributo promozione, nonché di cedere ora per allora il credito futuro alla stessa LNPB; nonché avverso la validità e per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia delle delibere, compresi i relativi contenuti e la corretta applicazione, assunte in data 8 luglio 2009, 29 novembre 2012, 20 gennaio 2014 e 15 aprile 2014, della Assemblea della Lega B, di approvazione della norma, ora trasfusa nel Codice di Autoregolamentazione all’art. 1, punto 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, Capo I (Contributi), posta a base del richiamato addebito; di ogni altro atto e provvedimento alle stesse antecedente e/o conseguente, connesso, presupposto, collegato e/o consequenziale, tra cui la nota prot. n. 6 del 2 luglio 2018, avente ad oggetto “adempimenti iscrizioni al Campionato di Serie B stagione sportiva 2018/2019-triplice cessione di credito futuro” (quindi con termine scadenza iscrizione al campionato già trascorsa 30 giugno 2018 e mai citata in richieste precedenti), con cui la LNPB intende imporre, a garanzia del pagamento del Contributo di Solidarietà Promozione, a tutte le società, un triplice atto di cessione di credito futuro condizionato alla conquista del titolo sportivo per la partecipazione al Campionato di Serie A; nonché delle bozze degli atti di cessione di credito futuro, allegati alla nota prot. n. 6 del 2 luglio 2018, con cui le società Benevento Calcio, FC Crotone, Hellas Verona FC dovrebbero dichiarare di essere debitrici nei confronti di LNPB dell’importo di €3.000.000,00, € 1.500.000,00 e di € 2.000.000,00 relative rispettivamente alla I, II e III annualità del Contributo Promozione e con cui le ricorrenti dovrebbero cedere alla LNPB, a titolo di garanzia, tutti i crediti futuri che le società stesse matureranno nei confronti della LNPB; (ricorso avverso determinazioni su c.d. “contributo promozione”).

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