In mattinata la FIGC ha ufficializzato le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, che si è espresso in merito ai deferimenti inflitti alle società di Terza Serie per inadempienze Co.Vi.So.C. Il Benevento era stato deferito per aver presentato oltre i termini previsti la fideiussione da allegare alla domanda di iscrizione all’attuale campionato di Lega Pro. Per questo motivo, il Benevento Calcio è stato sanzionato con la penalizzazione di un punto in classifica da scontare nell’attuale torneo e con l’inibizione al legale rappresentate pro tempore della società giallorossa per mesi due (rispetto ai sei richiesti inizialmente).
Naturalmente la società è pronta alla battaglia legale che sarà curata dall’avvocato Cesare Di Cintio con una strategia di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi (clicca qui per rileggere il piano del ricorso), ma i tempi dei ricorsi saranno davvero molto lunghi.
Di seguito l’estratto che riguarda il Benevento Calcio del comunicato ufficiale del TFN pubblicato in giornata:
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ORESTE VIGORITO (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Benevento Calcio Spa), Società BENEVENTO CALCIO Spa – (nota n. 2619/31 pf15-16 SP/MS/blp del 19.9.2015). Il deferimento Con provvedimento del 18 settembre 2015 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: a) il Sig. Oreste Vigorito, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Società Benevento Calcio Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 239/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2015/2016 per non avere depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 400.000,00; b) la Società Benevento Calcio Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Oreste Vigorito, legale rappresentante pro tempore della Società Benevento Calcio Spa. Nei termini consentiti dalla normativa federale i soggetti deferiti hanno depositato memoria difensiva. Il dibattimento Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria della responsabilità Disciplinare dei deferiti con conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Oreste Vigorito, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società Benevento Calcio Spa, la inibizione per mesi 6 (sei); b) alla Società Benevento Calcio Spa la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva in corso. É comparso altresì il difensore dei deferiti il quale, previo richiamo della memoria depositata, ha insistito per il proscioglimento dei suoi assistiti. Motivi della decisione Il deferimento in oggetto è fondato e pertanto merita di essere accolto. 16 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – SS 2015-2016 Dalla documentazione in atti risulta accertato che la Co.Vi.So.C. nella riunione del 30 luglio 2015 ha riscontrato in capo alla Società Benevento Calcio Spa l’inosservanza nei termini stabiliti dal Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 239/A del 27 aprile 2015 dell’adempimento costituito dal deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 400.000,00. L’Organo di controllo, alla luce di quanto sopra, con nota del 10 agosto 2015 ha segnalato la vicenda alla Procura Federale la quale, dopo aver svolto l’attività istruttoria, ritenendo di non dover disporre l’archiviazione del procedimento, ha avvisato i soggetti oggi deferiti ai sensi e nelle forme previste dall’art. 32 ter, comma 4, CGS della conclusione delle indagini. I soggetti avvisati non hanno provveduto al deposito di memorie difensive né hanno richiesto di essere sentiti dalla Procura Federale. Conseguentemente la Procura ha proceduto al deferimento. É innegabile che la Società Benevento Calcio Spa nel termine previsto del 30 giugno 2015 non abbia provveduto al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 400.000,00, adempimento espressamente previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 239/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2015/2016. La circostanza che la Società Benevento Calcio Spa, nel termine temporale di cui sopra, abbia depositato come garanzia a favore della Lega Pro otto assegni circolari dell’importo ciascuno di € 50.000,00, per un totale quindi di € 400.000,00, in quanto a suo dire impossibilitata per le vicende societarie che si stavano verificando in quei giorni a richiedere ed ottenere da un istituto bancario la fideiussione come richiesto espressamente dal titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 239/A del 27 aprile 2015, non fa venire meno la responsabilità disciplinare dei soggetti oggi deferiti. La forma dell’adempimento in questione è infatti prevista in modo tassativo, il che non consente il ricorso a mezzi sostanzialmente equipollenti quali ad esempio gli assegni circolari versati dalla Società Benevento nel caso in esame. Del resto anche nei casi in cui gli organi federali hanno consentito una deroga lo hanno fatto in via provvisoria, al solo fine di costituire una garanzia per il tempo tecnico necessario al rilascio della fideiussione bancaria. É peraltro evidente che la predetta circostanza, pur non costituendo una esimente in ordine alla responsabilità disciplinare dei deferiti, consente però di valutarne il comportamento come attenuante, atteso altresì che gli stessi, dopo il rifiuto degli assegni circolari da parte della Lega Pro, hanno provveduto al deposito, sebbene tardivo della garanzia richiesta dalla normativa applicabile.
Di quanto sopra si deve quindi tenere conto ai fine della gradazione delle sanzioni da applicare; pertanto tenuto conto del costante orientamento giurisprudenziale degli Organi federali, si ritengono congrue le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. 17 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – SS 2015-2016 Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, applica le seguenti sanzioni: a) al Sig. Oreste Vigorito, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società Benevento Calcio Spa, la inibizione di mesi 2 (due); b) alla Società Benevento Calcio Spa la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva in corso.
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