La Confsal funzioni locali rappresenta e osserva : ” che la giunta comunale di Benevento con delibera n. 137 del 22 maggio 2024 – già pubblicata all’ albo pretorio online ” amministrazione trasparente ” al n. 2684, con allegati atti del collegio dei revisori e regolamento, ” ha approvato il regolamento per i compensi ai dipendenti dell’ ufficio tributi ed avvocatura civica per entrate spese di giudizio contenzioso tributario e rappresentanza presso le corti di giustizia tributaria “.!
La Confsal funzioni locali rappresenta ed osserva inoltre : ” che il predetto regolamento composto di n. 9 articoli, disciplina le condizioni per l’ attribuzione, di riparto e determinazione delle somme da liquidare dei compensi da assegnare al personale dipendente dell’ ufficio tributi e dell’avvocatura civica, che effettivamente hanno svolto le funzioni, impegnato a rappresentare il Comune di Benevento nei contenziosi dinanzi al giudice tributario
(art. 6 regolamento – regole di riparto), nei termini che segue : ”
1)- l’importo destinato ai compensi per la partecipazione all’ attività di assistenza e/o di rappresentanza dell’ ente nei contenziosi dinanzi al giudice tributario viene assegnato al responsabile del contenzioso tributario al personale dipendente dell’ ufficio tributi e del settore avvocatura, che ha effettivamente svolto le funzioni, nei termini che seguono :
– 20% ai dipendenti che hanno assunto la responsabilità di rappresentanza dell’ente per la sua difesa in giudizio oltre all’ attività di preparazione dell’ atto introduttivo, di redazione delle difese .
– 15% al responsabile Imu .
– 15% al dirigente settore gestione economica .
30% ai dipendenti che hanno partecipato alla difesa in giudizio dell’ ente svolgendo una delle seguenti attività . istruttoria tecnica per la predisposizione degli atti giudiziari .
– 20% ai dipendenti che hanno assistito la difesa in giudizio dell’ ente svolgendo una delle seguenti attività :
– ricerca documenti .
– fascicolazione ed archiviazione .
Le informazioni relative ai dipendenti ai dipendenti beneficiari dei compensi sono definite a consuntivo, in relazione all’ attività svolta da ciascuno, e sono fornite da una specifica relazione dei responsabili del contenzioso tributario e dell’ufficio tributi.
2)- i compensi sono liquidati al lordo degli oneri riflessi (oneri contributivi a carico del comune, come da risoluzioni dell’ agenzia delle entrate n. 327/2001 e n. 123/2008, corte costituzionale sentenza n. 33/2009 e tar sardegna, sez. i, sentenza n. 493/2016 ai sensi dell’ art. 1, comma 208, della l. n. 266/2005; i compensi sono soggetti ai limiti di cui all’ art. 23 comma 2 del d.lgs n. 75/2017 .
3)- i compensi di cui al presente regolamento possono essere riconosciuti anche ai titolari di incarico e in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, come integrazione della retribuzione di risultato, anche nell’ ipotesi che in tal modo si determini il superamento del limite massimo stabilito dai c.c.n.l. per tale voce retributiva, fermo restando il limite di cui all’ art. 23 comma 2 del d.lgs. n.75/2017 “.
– i compensi sono liquidati al lordo degli oneri riflessi (oneri contributivi a carico del Comune) ”
-i compensi di cui al presente regolamento possono essere riconosciuti anche ai titolari di incarico di eq elevata qualifica, in presenza di presupposti stabiliti dalla legge, come integrazione della retribuzione di risultato, anche nell’ipotesi che in tal modo si determini il superamento del limite massimo stabilito dal c.c.n.l. per tale voce retributiva, fermo restando il limite di cui all’ art. 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 ” art. 7 regolamento (finanziamento delle somme e liquidazione) : ”
1)- l’ufficio tributi, per le attività proprie di cui all’ art. 3, in apposito stanziamento del bilancio, di anno in anno prevede le risorse finanziarie ritenute necessarie per la corresponsione delle somme di cui al presente regolamento .
2) a tal fine, sono istituiti appositi capitoli di entrata e spesa dove sono imputati rispettivamente gli introiti dell’ ente liquidati dal giudice e relativa spesa finanziata con detti introiti .
3)- sarà cura del responsabile dell’ ufficio tributi comunicare periodicamente al servizio competente, al fine della corretta evidenziazione dei relativi fondi nel bilancio di previsione, il valore dei compensi nelle sentenze divenute definitive nell’anno “art. 8 regolamento ( decorrenza regolamento)
1). il presente regolamento trova applicazione per tutte le sentenze emesse dalle competenti corti di giustizia tributaria passate in giudicato e, per le disposizioni in esso contenute, costituisce anche specificazione di disposizioni sino ad oggi eventualmente non esplicitate, a fronte della continua evoluzione normativa e/o di interpretazioni consolidate fornite dalla giurisprudenza contabile .
3)- regolamenti o atti amministrativi in contrasto con lo stesso devono intendersi espressamente abrogati e/o disapplicati ” art. 9 (norme transitorie e finali)
1). la presente disciplina si applica anche in relazione alle sentenze passate in giudicato, rispetto alle quali le spese a favore dell’ ente non sono state ancora incassate, dal momento dell’ effettivo incasso “all’ art. 5 regolamento (determinazione delle somme da liquidare)
1)- le somme da liquidare sono determinate nella misura di quelle quantificate direttamente dal giudice in sentenza “all’ art. 4 regolamento (presupposti per l’attribuzione del compenso) ”
1)- la liquidazione delle spese di giudizio spetta esclusivamente in caso di sentenza favorevole/parzialmente favorevole all’ente con condanna di controparte alle spese di giudizio
2)- non possono essere attribuite somme per le cause definite in via stragiudiziale e per le cause risolte in via transattiva .
3)- le somme provenienti dalla liquidazione giudiziale delle spese di causa sono attribuite esclusivamente al personale che esegue le attività proprie del contenzioso tributario, nei termini di cui al successivo art. 6 all’ art. 1 regolamento (spese di giudizio liquidate in sentenza) ”
1)- il presente regolamento disciplina l’ assegnazione e la ripartizione delle entrate per spese di giudizio liquidate dalle corti di giustizia tributaria di i e ii grado a favore dell’ente per l’esecuzione delle attività proprie dell’ ufficio tributi nell’ ambito del contenzioso tributario “.
all’ art. 2 regolamento (riferimenti normativi)”
1)- l’ art. 12, comma 1, lett b), del d.l. n.437/1996, convertito nella l. n. 556/1996, ha integrato l’ art. 15 del d.lgs.n. 546/1992, inserendo il comma 2 bis (ora 2 sexies), il quale prevede che ” nella liquidazione delle spese a favore dell’ ufficio del ministero delle finanze, se assistito dafunzionari dell’ amministrazione, e a favore dell’ ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti “all’ art. 3 (attività di riferimento)”
1)- le attività di cui all’ art. 1 sono quelle poste in atto relativamente ai ricorsi e agli appelli proposti dal contribuente innanzi alle competenti corti di giustizia tributaria di I e II grado ovvero nell’ipotesi di pronunciamenti di I grado favorevole/parzialmente favorevoli al contribuente, nei confronti dei quali l’ente, su premesse di carattere normativo, di prassi e di giurisprudenza consolidata e su concrete basi di fatto erronee nelle motivazioni della sentenza di i grado, propone impugnazione in II grado ”
Inoltre la Confsal funzioni locali rappresenta ed osserva altresì : “che la giunta comunale di benevento con delibera n. 128 del 12 luglio 2021, ha approvato ” la ricognizione del fondo e relativa determinazione con accantonamento risorse relative ai compensi professionali dell’ avvocatura municipale all. 5/2 d.lvo 118/2011 e art. 9 d.l. n. 90/2014 conv. in l. 114/2014 – provvedimenti per un importo pari ad euro 97.650,00, di cui euro 90.000,00 per compensi ed euro 7.650,00 per irap ”
La Confsal funzioni locali rappresenta ed osserva : ” che i relativi compensi secondo quando prescritto dalle vigenti norme dei ccnl del comparto funzioni locali e legislative, nel riparto del fondo delle risorse decentrate, di cui disciplinato dal testo unico del pubblico impiego del decreto legislativo n. 165/2001 art. 24 e 40 e 40 bis titolo iii (contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale) e ss.mm.ii. “.!
La Confsal funzioni locali nell’ occasione tiene a rappresentare ed osservare all’uopo : “che nell’ adunanza della commissione speciale pubblico impiego del 04 maggio 2004 n. 173/2004 – sezione ii del consiglio di stato, su specifici quesiti posti dal ministero del lavoro e politiche sociali, rientrando nel regime di ” onnicomprensivita’ ” del trattamento retributivo dei dirigenti e dei dipendenti pubblici, sull’ art. 24 trattamento economico) testo unico pubblico impiego del decreto legislativo n. 165/2001 s.m.i. e la sentenza n. 348 del 19 marzo 2012 della corte dei conti sezione giurisdizionale per la campania “..!
La confsal funzioni locali rappresenta ed osserva : ” che anche una consolidata giurisprudenza ha inoltre, da tempo chiarito che il divieto di percepire compensi, stabilito per i pubblici dipendenti assoggettati al regime dell ‘ onnicomprensivita’ ” del trattamento retributivo, opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l’attività svolta dall’ impiegato sia riconducibile a funzioni e poteri connessi alla di lui qualifica e all’ ufficio ricoperto, corrispondenti a mansioni cui egli non possa sottrarsi perchè rientranti nei normali compiti di servizio (cfr consiglio di stato, sez. v, 05 maggio 1995, n. 419; 09 settembre 1999, n. 1027; 02 ottobre 2002, n. 5163; cassazione ss.uu. 04 gennaio 1995 n. 94, corte dei conti, sez. puglia, 03 luglio 2001, n. 524 e 13 dicembre 2004 n. 952) “.
la confsal funzioni locali rappresenta, osserva, ritiene e sarebbe opportuno : ” che anche per un consolidata economia finanziaria delle stesse casse pubbliche locali e statali, che tutti i compensi ed incentivi al personale del pubblico impiego dirigenti e non ( compresi i compensi professionali per l’ avvocatura civica), a parere della confsal dovrebbero rientrare, nei compiti ordinari per ogni dipendente pubblico a regime di ” onnicomprensivita’ ” (per evitare disparità di trattamento) ; in tutti i casi riconducibili alle funzioni della qualifica e dell’ ufficio ricoperto, rifacendosi anche ad una consolidata giurisprudenza “.!
La Confsal funzioni locali nell’ occasione rappresenta ed osserva :” che il comune di benevento è uscito da poco da un pauroso ” dissesto finanziario ” con delibera di consiglio comunale di benevento n. 1 1 dell’ 11 gennaio 2017 e delibera di giunta comunale di benevento n. 311 del 18 dicembre 2023 ( adesione alla modalità semplificata di definizione del dissesto art. 258 del testo unico del decreto legislativo n. 267/2000 ss.mm.ii. “.!
La confsal funzioni locali sarà sempre attenta e vigile a tutela dei diritti sindacali e dei lavoratori, cittadini, pensionati, disoccupati, giovani, anziani, percettori del reddito di cittadinanza e persone fragili : ” difendiamoli “.!
I diritti sono inviolabili bene tutelati da leggi, costituzione e carta dei diritti e trattati dell’ unione europea e della difesa della democrazia universale per tutti cittadini e lavoratori e diritti sindacali .!
il coordinamento provinciale federazione confsal funzioni locali benevento e provincia