Il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera interviene a proposito del varo del Piano d’Ambito del distretto idrico sannita.
In riferimento all’oggetto, al metodo e alle forme in cui gli enti preposti sono pervenuti alla determinazione di costituire una società pubblico-privata per la gestione del servizio idrico integrato nel distretto sannita, ferme restando le attribuzioni e competenze degli organi a vario titolo coinvolti, mi preme stigmatizzare l’assoluta mancanza di informazione e consultazione delle comunità locali – sia preventivi che in corso d’opera – ovvero degli attori comprimari di un processo complesso che investe una materia e un bene, l’acqua pubblica, che deve svolgersi con tutte le garanzie e tutele e non può tollerare sottovalutazioni, approssimazione, mancanza di seria programmazione strategica e operativa.
I Comuni e le comunità locali, nell’intera vicenda, sono, invece, stati dal principio relegati a comparse di un film già scritto, quando invece gli spetta un ruolo di primo piano ni una scelta fondamentale per i territori.
Ma i nodi sono venuti al pettine e ora che i Comuni ovviamente sono stati chiamati,anzi addirittura diffidati, ad intervenire, le lacune di una regia opaca sono emerse in modo fragoroso.
In questi giorni, infatti, è stata recapitata ai Comuni una nota di codesto Ambito distrettuale, con allegati uno schema di delibera e di Statuto della costituenda società, che destano forti perplessità, difficilmente superabili anche con un atto di credo.
La costituzione di nuove società pubbliche o l’acquisto di partecipazioni societarie da parte delle pubbliche amministrazioni sono disciplinate, in via generale, dal Decreto Legislativo n. 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica; in particolare l’art. 5 del Testo Unico detta una serie di obblighi, oneri e adempimenti in capo alle pubbliche
amministrazioni per poter validamente e legittimamente deliberare in materia. Di questo e di altro non v’è traccia nello schema di delibera e nel procedimento sotteso che, pertanto, si presentano palesemente viziati esponendo i Consigli comunali al rischio concreto di adottare un atto illegittimo, con tutte le conseguenze che ne derivano. Finora che si è fatto? e ora che il cerino brucia ol si getta nelle mani dei Comuni? Perché, come fatto da altri distretti, non è stato prima stabilito e osservato un cronoprogramma sostenibile che prevedesse una congrua e tempestiva informazione e consultazione dei Comuni mettendo i
rispettivi consigli comunali in condizioni di agire in sicurezza? Perché ancora prima, come peraltro richiesto dalla legge, non sono state avviate e svolte forme di consultazione pubblica? Perché la decisione è stata presatra pochi “eletti” senza una minima informazione e senza trasparenza? Perché nello schema di Statuto si prevedono 5 en o n 3 componenti per il Consiglio di Amministrazione? Perché al socio privato da Statuto sono riservati 2 componenti e in più pure la nomina dell’Amministratore delegato? Perché da Statuto il Comune di Benevento deve designare il Presidente del Consiglio di Amministrazione?
Come si vede le domande e gli interrogativi che meritano risposta sono ancora tanti. Finora si è lasciato passare il tempo? In modo infruttuoso?
Pare evidente. La fretta p e r òpuò fare danni ancor più gravi. Pertanto, vero è che la gestione del servizio idrico integrato, salvo le deroghe previste dalla legge, deve avvenire obbligatoriamente per ambiti territoriali ottimali e affidato nelle forme previste dalla legislazione comunitaria e italiana, ma è altrettanto vero che le scelte in materia devono venire dal basso e compiersi nel rispetto delle garanzie partecipative che la medesima legislazione impone a tutela dei rilevanti beni e interessi in gioco. A tal proposito mi sento in dovere di segnalarVi che, proprio per consentire a tutti i Comuni una maggiore partecipazione alle scelte decisionali dal massimo della ponderazione, quale Senatore della Repubblica ho presentato un emendamento al decreto cosiddetto milleproroghe, all’esame del Senato, per allungare i termini previsti per gli adempimenti dall’art. 14, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito in legge n. 142/2022 e per consentire, ove lo ritengano utile per la collettività, ai Comuni fino a 5.000 abitanti, che gestiscono il servizio direttamente, di continuare a farlo.
Pertanto, è necessario ed opportuno che il tempo perso sia recuperato sanando quanto finora è mancato tenendo conto anche delle disposizioni di coordinamento in materia di servizio idrico integrato e sulle gestioni in economia introdotte dal recente d.lgs. n. 201/2022 di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica approvato dal Governo in attuazione del PNRR ed entrato in vigore il 31.12.2022. Per concludere Vi invito a non adottare delibere illegittime in violazione della disciplina di settore e dell’art. 5 del D. Lgs. 175/2016 e carenti di motivazione atteso che ad esempio non danno conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa; inoltre lo schema di atto deliberativo non risulta essere stato sottoposto a forme di consultazione pubblica. Inoltre la delibera eventualmente da adottare necessita del preventivo ed obbligatorio parere dell’organo di revisione economico-finanziario ai sensi dell’art. 239, comma 2, lettera b), n. 3del D. Lgs. 267/2000. Nel caso invece vogliate adottare la delibera- e per quei comuni che lo hanno già fatto- Vi invito ad inviare l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all’articolo 21-bis della legge 10 ottob assumere con …