CERVINARA – È ufficiale, si voterà il 31 luglio a Cervinara. Questo dovrebbe far capire che a traghettare l’Ente a tale data sarà il sindaco di Cervinara Filuccio Tangredi. Con la sentenza del Tar – che prevedeva un ritorno alle urne per le sole sezioni incriminate 7 e 12 – la palla è passata al Prefetto che doveva nominare un Commissario nel giro di pochi giorni. Ciò non è avvenuto, almeno fino ad ora, ma è stata data ordinanza delle operazioni di voto. Questo dovrebbe far presumere che il Commissario non arriverà e l’attuale primo cittadino porterà il suo Comune al voto. Ma nulla di certo e tutto potrebbe accadere nelle prossime ore.
Tale decisione dovrebbe essere motivata dal fatto che sembrerebbe inutile commissariare il comune visto e considerato che con il voto parziale il sindaco rimarrà lo stesso, con la stessa maggioranza, la corsa sarebbe solo di alcuni consiglieri che avrebbero preso gran parte dei voti, quelli necessari alla elezione, nelle sezioni incriminate.
Questo vuol dire che maggioranza e opposizione non cambieranno, al massimo solo i consiglieri che potrebbero rischiare il seggio a favore di altri non eletti, come potrebbero ampliare ancora di più il loro consenso.
Ad ogni modo la sentenza del Tar, che si è rifatta al D.p.r. 570/60, ha accolto in parte il ricorso in relazione ai presunti brogli del 2015 scontentando sia i ricorrenti che gli amministratori di maggioranza. Infatti proprio il legale dei ricorrenti, lì avvocato Dimitri Monetti, starebbe pensando di rivolgersi al Consiglio di Stato, unica Istituzione in grado di ribaltare tale sentenza. Un po’ meno invece Tangredi e la sua squadra che non riterrebbe, tutto sommato, utile appellarsi al Consiglio di Stato per un’eventuale annullamento dato che la maggioranza rimarrebbe la stessa. Ma sono supposizioni, chiaro.
Un caso particolare quello di Cervinara che ha visto altri precedenti a Catanzaro, nel 2012, e proprio in queste ore una simile fattispecie si sarebbe verificata al Comune di Viareggio, dove sono in attesa di sentenza da parte del Tar di Firenze che si pronuncerà il prossimo 29 giugno.
Gli articoli citati e fondamentali di tale sentenza sono il 47, ma ancor più significativo è il 77 che recita testualmente: «Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l’elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione», questo il comma 1, ma continuando al comma 2 tale articolo dice: «In caso contrario, l’elezione seguirà entro due mesi nel giorno che sarà stabilito dal prefetto, di concerto con il presidente della corte d’appello». Il tutto applicato ai Comuni inferiori a 15mila abitanti.
Fattispecie chiara e perfettamente applicabile a Cervinara dove l’incognita resta solo il commissariamento dell’Ente o meno.