La sentenza del Tar che ha interessato il Comune di Cervinara fa discutere e proprio in queste ore, con un lungo post su Facebook, Orazio Perrotta – per lungo tempo designato come lo sfidante del sindaco Filuccio Tangredi – dice la sua:
«Non commento le motivazioni che hanno indotto il TAR a concludere in tal modo né le posizioni assunte dalle parti in causa nel corso di tutta la vicenda: mi limiterò semplicemente ad esprimere delle considerazioni rispetto ad una sentenza che, invece di far chiarezza definitivamente sulle questioni poste, crea incertezze nelle procedure da adottare e comporta gravi violazioni dei più elementari principi di garanzia riposti nella nostra Costituzione e nelle varie leggi che regolano la pacifica convivenza della nostra comunità.
Non sono né un giurista esperto né un avvocato praticante, sono solo un osservatore di fatti e atti rispetto ai quali cerco di esprimere sempre quello che penso, nel rispetto quotidiano di leggi e sentenze. Tuttavia, rispetto ma non condivido questa sentenza del 7 giugno 2016 del TAR di Salerno: infatti, con tale sentenza il giudice non decide né per il rigetto né per l’accoglimento del ricorso, lasciando così solo ombre e scaraventando un intero paese e tanti onesti cittadini e operatori della politica in una condizione di evidente incertezza.
Compito del giudice è proprio quello di dirimere le controversie, dando certezza e semplificando le procedure: questa sentenza (anche se ricalca dei precedenti deliberati dei tribunali amministrativi, tutti a mio avviso contestabili) è una “non decisione” che, se dovesse diventare definitiva, renderebbe impugnabile o quantomeno discutibile qualsiasi atto, alimentando per troppo tempo possibilità di contenzioso su tutto e per tutti.
Le questioni che mi accingo ad analizzare hanno sicuramente bisogno di approfondimento e di confronto: sarò ben lieto di ricevere osservazioni o critiche.
L’art. 3 della Costituzione stabilisce il principio di uguaglianza, prevedendo che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali dinanzi alla legge.
Quando si svolgeranno le elezioni stabilite dal TAR, i cittadini di Cervinara non saranno affatto eguali: solo gli iscritti nelle sezioni 7 e 12 avranno il diritto di voto, in tal caso il “potere di voto”, avendo solo essi la possibilità di scegliere chi, tra i candidati ultimi eletti e primi non eletti nelle rispettive liste, mandare in Consiglio comunale.
Tale diritto/potere non è concesso agli iscritti alle altre dieci sezioni nelle quali non si rinnoverà il voto, con evidente violazione del principio costituzionale di eguaglianza.
Rispetto a tale considerazione si potrebbe obiettare che gli elettori delle altre dieci sezioni hanno espresso nel 2015 un voto ritenuto regolare: tuttavia, tale obiezione è molto debole rispetto alla considerazione che nel 2015 sia i cittadini delle sezioni 7 e 12, sia quelli delle altre dieci sezioni, votarono per due candidati alla carica di sindaco e per ventiquattro candidati alla carica di consigliere comunale liberamente e incondizionatamente, senza avere alcuna certezza sui possibili vincitori ed eletti. Nelle prossime elezioni il voto si concentrerebbe inevitabilmente sugli eletti meno votati e i non eletti più votati, essendo inutile votare di nuovo per candidati con enorme suffragio o con scarsissimo consenso.
Il voto sarebbe inquinato anche dalla impossibilità di cambiare sindaco e maggioranza: paradossalmente il gruppo di maggioranza potrebbe anche unire le proprie forze per scegliersi i consiglieri di opposizione, con violazione di tutte le norme democratiche a tutela delle minoranze.
Si potrebbe così anche configurare la violazione di un altro principio costituzionalmente garantito, racchiuso nell’art. 48 della Costituzione».
«Infatti – continua -, tale norma, al comma II, stabilisce che il voto è personale ed eguale, libero e segreto, mentre, al comma IV, prevede che il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Con le prossime elezioni in sole due sezioni, il voto non sarà eguale né libero da condizionamenti, vista anche la posizione forte dell’attuale maggioranza già stabilita rispetto a quella della minoranza.
Inoltre, in violazione del IV comma dell’art. 48 Cost., il potere di scegliere chi mandare in Consiglio comunale sarebbe impedito ai cittadini delle altre dieci sezioni per motivi non previsti tra quelli tassativamente specificati dalla norma.
Sorgono a questo punto spontanee alcune domande che potrebbero dar luogo a risposte tutte opinabili:
-Voteranno solo coloro che hanno votato nelle due sezioni nel 2015 o anche i nuovi diciottenni o i nuovi che spostano la residenza nei termini previsti prima delle elezioni?
Nel primo caso si priveranno del diritto di voto tutti quei cittadini cui l’art. 48 comma I della Costituzione conferisce il diritto di voto per il raggiungimento della maggiore età.
Nel secondo caso si altererebbe la consistenza degli elettori complessivi, il che non sarebbe giusto anche perchè le condizioni politiche che si avranno nella nuova data delle elezioni non saranno le stesse che caratterizzarono la scorsa tornata elettorale.
Si dovrà procedere al commissariamento dell’Ente oppure no?
Nella prima eventualità si congelerebbe fino alle nuove elezioni l’attività amministrativa con immediato ritorno in carica, una volta rinnovate le elezioni, dello stesso Sindaco e della stessa Giunta di oggi (tale situazione non può che sembrare paradossale).
Nella seconda eventualità si profilerebbe una potenziale invalidità di tutti gli atti posti in essere da organi costituiti in seguito ad elezioni dichiarate irregolari in due sezioni.
-Se, dopo le nuove elezioni, ci saranno nuovi eletti con fortissime concentrazioni di voti sulle loro persone a discapito dei “trombati”, sarà possibile contestare i nuovi risultati per l’espressione di volontà di voto condizionata, quindi in contrasto con la Costituzione?
A parere dello scrivente, contemporaneamente al diritto del più votato di rivendicare legittimamente la carica di consigliere comunale, vi sarebbe la posizione dello sconfitto che potrebbe dimostrare che il voto espresso è stato fortemente condizionato da altri fattori, minando così il principio di libertà di voto garantito a tutti i cittadini.
Si tenga poi conto che, contestualmente alla preparazione di nuove elezioni, ulteriori incertezze potrebbero essere determinate dalla proposizione di un eventuale ricorso al Consiglio di Stato ad opera di ciascuna delle parti per riformare la sentenza di primo grado al fine di ottenere l’annullamento completo delle elezioni (ad opera della parte attrice nel procedimento di primo grado) o di ottenere la purificazione dalle irregolarità (ad opera della parte resistente)».
«La stessa dichiarazione – chiude – da parte del Prefetto di Avellino di dover “consultare” il proprio Ministero prima di porre in essere gli adempimenti di competenza è la più chiara testimonianza di quanti dubbi e quante difficoltà crea questa decisione, quando si avverte sempre di più la necessità di semplificazione dei procedimenti e di certezza delle posizioni».