Sono 158 gli articoli che compongono il “Testo Unico sul Commercio” approvato oggi, all’unanimita’, dal Consiglio regionale della Campania. Un Testo Unico, il primo di cui si dota la Regione, che disciplina l’esercizio delle attivita’ commerciali nella Regione Campania e ne stabilisce gli indirizzi. La legge prende in esame il commercio al dettaglio in sede fissa e le sue forme speciali; il commercio all’ingrosso; il commercio su aree pubbliche; la somministrazione di alimenti e bevande; la vendita della stampa quotidiana e periodica; la distribuzione dei carburanti per autotrazione. Il disegno di legge e’ stato esposto nell’Aula consiliare dal consigliere Pd Nicola Marrazzo, gia’ presidente della III Commissione Attivita’ produttive del Consiglio regionale. Essendo gia’ stato licenziato con “parere favorevole” dalle commissioni competenti, Affari Istituzionali, Bilancio e Attivita’ Produttive, la votazione di ogni singolo articolo si e’ svolta in maniera celere e senza interruzioni. Diverse le finalita’ che il Testo Unico si prefigge. Tra queste: il pluralismo delle strutture distributive e delle diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese e della identita’ commerciale del territorio; la liberta’ di concorrenza nell’accesso al mercato e nel suo funzionamento corretto e trasparente; la liberta’ di impresa; la riqualificazione dei centri storici e dei centri urbani; la sostenibilita’ ambientale; la valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme; la tutela e la liberta’ di scelta del cittadino consumatore; l’effi’cienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva; la semplificazione amministrativa e l’innovazione tecnologica delle procedure; la salvaguardia della cultura della legalita’ e di contrasto all’abusivismo. Il Testo Unico non si applica alle farmacie, ai titolari di rivendite di generi di monopolio, alle associazioni dei produttori ortofrutticoli, agli artigiani per la vendita nei locali di produzione, ai pescatori e alle cooperative di pescatori, a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d’arte, alla vendita dei beni del fallimento, alle fiere campionarie e agli enti pubblici. Nero su bianco, all’articolo 3 del Testo Unico sul Commercio, il “Divieto di utilizzo della plastica monouso non biodegradabile o non riciclabile”. Il divieto scattera’, si legge, “decorso l’anno dall’entrata in vigore della presente legge, e’ fatto divieto, per l’espletamento della attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande, nonche’ per il consumo immediato negli esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari, l’utilizzazione di contenitori, mescolatori per bevande, cannucce, posate, bicchieri e piatti, in plastica monouso non biodegradabili e non riciclabili”. Individuata, inoltre, la possibilita’ di istituire i “Distretti del Commercio”. All’articolo 11, infatti, si legge: “i comuni, singoli o associati, quali soggetti capofila, anche su iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio possono proporre alla Regione l’individuazione di ambiti territoriali confi’gurabili come distretti del commercio, intesi come entita’ innovative che definiscono ambiti e iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione con altri settori produttivi quali attivita’ artigianali, di servizi e turistico – ricettive nonche’ di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l’attrattivita’ complessiva, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitivita delle sue polarita’ commerciali”. Non manca, all’articolo 37, la disciplina degli orari di vendita. Il Testo Unico stabilisce, infatti, che “gli orari e le giornate di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo”. L’esercente pero’ “e’ tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e di chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, consultabili anche nel corso dell’orario di chiusura dell’attivita'”