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L’avvocato di Festa: non si contesta corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio ma asservimento delle funzioni”

L’avvocato di Festa: non si contesta corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio ma asservimento delle funzioni”

10 Luglio 2024 | by Redazione Av
L’avvocato di Festa: non si contesta corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio ma asservimento delle funzioni”
Cronaca
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L’avvocato Luigi Petrillo, difensore del Dott. Gianluca Festa, a commento dell’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari che ha raggiunto l’indagato, ed i cui contenuti vengono variamente somministrati in queste ore alla pubblica opinione, avendone ricevuto espresso mandato dal suo assistito, precisa quanto segue:

1. Gli atti posti a sostegno della misura cautelare eseguita stamane alle ore 6:35 non sono stati ancora posti a disposizione della difesa, sicché non è possibile, allo stato, valutare compiutamente la corrispondenza degli indizi di reato addebitati al materiale probatorio raccolto.

2. Ad un primo esame del solo provvedimento, preme tuttavia segnalare:

a. Che non viene contestata al Dott. Festa la condotta di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, non essendosi individuato alcun appalto o affidamento pubblico illecitamente aggiudicato, bensì quella ben meno grave di asservimento delle funzioni.

b. Che in relazione a tale fattispecie, le indagini patrimoniali svolte sull’indagato e sui suoi familiari non hanno consentito di riscontrare che da tale reato siano derivate utilità in denaro, dal momento che non è stata rintracciata alcuna liquidità chiaramente incoerente con le entrate del Dott. Festa.

c. Il compendio probatorio pare comporsi esclusivamente di intercettazioni ambientali e telefoniche, in buona parte non univoche, ma oggetto – nel provvedimento notificato – di elaborazioni interpretative, di cui occorrerà valutare la congruenza nella sede propria.

d. Esse intercettazioni risultavano già nella disponibilità degli inquirenti prima dell’emissione della prima ordinanza custodiale.

3. Quanto alle esigenze cautelari, rappresentate dal pericolo di inquinamento probatorio e da quello di reiterazione del reato, stupisce che nel provvedimento in argomento si faccia ancora riferimento alla irrilevanza delle dimissioni dalla carica di sindaco, ancorché al Dott. Festa sia succeduta una nuova compagine amministrativa – peraltro appena insediatasi – ancorché tutte le condotte addebitate appaiano commesse nell’esercizio di tale funzione ed ancorché l’indagato si trovi agli arresti domiciliari dal 18 aprile del corrente anno.

4. La difesa dell’indagato ora attende la decisione della Corte di Cassazione che si esprimerà nel mese di settembre sulla dedotta illegittimità delle intercettazioni eseguite nel corso di queste indagini preliminari.

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