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Avellino| Didattica digitale integrata e sospensione delle lezioni causa neve, i sindacati della scuola scrivono ai sindaci irpini

Avellino| Didattica digitale integrata e sospensione delle lezioni causa neve, i sindacati della scuola scrivono ai sindaci irpini

15 Febbraio 2021 | by Redazione Av
Avellino| Didattica digitale integrata e sospensione delle lezioni causa neve, i sindacati della scuola scrivono ai sindaci irpini
Lavoro e Sindacati
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Didattica a distanza o integrata, sospensioni delle lezioni in presenza  causa della neve o per il Covid-19. I segretari generali di Flc Cgil, Erika Picariello, Cisl Scuola, Salvatore Bonavita e Uil Scuola, Tonino D’Oria, inviano ai sindaci irpini una nota esplicativa sulle loro competenze anche in relazione al contratto collettivo nazionale di lavoro.

Richiamando la nota (Prot. n 7/2021 del 28 gennaio 2021) avente ad oggetto “Chiarimenti competenze sindaci e CCNI sulla Didattica digitale integrata” le scriventi OO.SS. ritengono doveroso e necessario intervenire nuovamente in ordine ai seguenti punti : 1. Prerogative dei sindaci ed autonomia scolastica: Si ribadisce quanto già espresso: “l’istruzione è materia concorrente tra Stato e Regioni, fatta salva l’autonomia scolastica. La stessa autonomia scolastica ha carattere funzionale ovvero pertiene le funzioni sottese al servizio di istruzione che eroga e che sono ben esplicitate nel DPR 275/99 tutt’ora in vigore. Dunque tra le prerogative delle autonomie scolastiche vi è l’autonomia didattica che è di esclusiva competenza degli organi collegiali di ogni istituto. Pertanto ogni ordinanza sindacale che voglia intervenire sulla didattica” non solo rappresenta uno sconfinamento inopportuno di competenze ma non ha caratteri d’obbligo né di esigibilità per i dirigenti scolastici. Nel caso di Mercogliano, ancora purtroppo agli onori delle cronache, c’è da specificare che l’I.C. Dorso ha obblighi che conseguono solo dalla applicazione dell’ O.M. 134/2020 e cioè relativi all’attivazione di percorsi di istruzione rivolti a bambini in condizioni di fragilità certificata, obblighi a cui ha ottemperato. La mera volontà delle famiglie di non far frequentare regolarmente ai propri figli le lezioni in presenza a causa di timori, certo comprensibili, relativi alle condizioni di sicurezza complessive e la conseguente ordinanza del sindaco non configurano obblighi in merito. 2. CCNI e Didattica digitale integrata: Il CCNI sulla didattica digitale integrata (DDI) prevede che la stessa sia attivata esclusivamente in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a causa dell’emergenza CoVid. Tale previsione ha il suo fondamento nel fatto che non sia prevista nel CCNL l’erogazione dell’istruzione a distanza e dunque regolamentata e retribuita la conseguente prestazione lavorativa. Pertanto si è data la necessità di una regolamentazione che ne ancorasse la necessità e possibilità d’uso alla fattispecie specifica della emergenza dovuta alla pandemia in atto. Vale la pena specificare che questo utilizzo emergenziale nulla ha a che vedere con stati di allerta meteo o neve fino a contraria previsione contrattuale e pertanto si riepilogano le seguenti casistiche a scopo orientativo: 1. Ordinanza sindacale di sospensione delle attività didattiche a causa allerta meteo/neve: per le classi che sono ritornate alla didattica in presenza ( in conseguenza di un’ordinanza regionale o sindacale) le lezioni sono sospese ed ogni prosecuzione delle stesse in DDI configura la richiesta non legittima di prestazione lavorativa da parte dei docenti; per le classi che non sono ritornate alla didattica in presenza ( in conseguenza del perdurare di una ordinanza regionale o sindacale) è regolare la prosecuzione in DDI; il personale Ata è regolarmente in servizio; le attività collegiali deliberate secondo il Piano delle attività proseguono regolarmente. 2. Ordinanza sindacale di chiusura delle scuole a causa allerta meteo/neve: non sono previste lezioni per tutte le classi ( sia quelle che sono ritornate alla didattica in presenza , sia quelle che procedono in DDI) poiché l’istituto è chiuso del tutto e dunque non sono attivi i servizi di segreteria a supporto della didattica; il personale Ata non è in servizio, sono sospese le attività deliberate dal Piano delle attività e ogni prosecuzione delle stesse in DDI configura la richiesta non legittima di prestazione lavorativa da parte dei docenti; In relazione al punto 2, in particolare, sorprende la sperequazione tra primo e secondo ciclo prevista dall’ultima ordinanza del Sindaco di Avellino: pare che le condizioni di allerta meteo valgano per il personale Ata del primo ciclo e non per quello del secondo ciclo. Si spera illumini la cittadinanza sulla ratio della sua previsione. In conclusione, le Scriventi OO. SS. , che sono ben coscienti delle condizioni di difficoltà generate per le comunità dal presente stato di cose, non possono per congruenza rispetto al proprio ruolo e funzione non vigilare sulla necessaria osservanza delle disposizioni contrattuali che, se violate, prevederanno le opportune forme di tutela individuale.

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