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Avellino| Divieto di vendita serale per asporto di bevande, Nargi firma l’ordinanza

Avellino| Divieto di vendita serale per asporto di bevande, Nargi firma l’ordinanza

16 Agosto 2024 | by Redazione Av
Avellino| Divieto di vendita serale per asporto di bevande, Nargi firma l’ordinanza
Attualità
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Divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o in lattine. Il sindaco di Avellino, Laura Nargi, firma l’ordinanza. Ecco la parte saliente del dispositivo a valere su tutto il territorio comunale con decorrenza immediata e sino al 15 settembre 2024:
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dalle ore 21:00 il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore presso le grandi e medie distribuzioni di vendita;
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dalle ore 20:00 l’obbligo della vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda, alcolica e non alcolica, esclusivamente attraverso contenitori monouso, con divieto assoluto di uso di vetro e lattine, anche a mezzo di distributori automatici;
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in ogni caso il divieto di uso e abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine e bottiglie di vetro, la loro rottura e l’abbandono dei cocci in aree pubbliche o ad uso pubblico;
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ai pubblici esercenti degli esercizi di somministrazione è fatto obbligo di garantire le regole di sicurezza e di decoro all’interno delle aree pubbliche in concessione e di rispettare il limite di chiusura delle attività e i divieti sopra indicati.

Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, le violazioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00

Inoltre, l’ordinanza richiama l’attenzione al Piano Dehors

Art. 8 – ATTIVITÀ CONSENTITE ED ORARIO D’ESERCIZIO
1. L’area all’aperto utilizzata per la somministrazione e/o il consumo di alimenti e bevande non è considerata ai fini della determinazione della superficie di somministrazione oggetto dell’autorizzazione e può pertanto essere liberamente utilizzata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche, nonché di quelle relative all’occupazione del suolo pubblico, e nel rispetto della normativa in materia di orari e di inquinamento acustico.
2. Nei dehors non possono essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell’attività.
3. Eventuali intrattenimenti musicali da realizzarsi nei dehors devono essere preventivamente autorizzati dalla competente struttura comunale.
4. Nei dehors è vietata l’installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.
5. Il dehors osserva l’orario di apertura dell’esercizio cui è annesso.

NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA – Del. Comm. n. 86 del 24 maggio 2019-
Art. 12 – DIVIETO DI CONSUMO DI SOSTANZE ALCOLICHE
b) è vietato vendere per asporto, somministrare o cedere a qualsiasi titolo bevande alcoliche di qualunque gradazione, comprese le miscele di bevande contenenti sostanze alcoliche in quantità limitata, a persone di età inferiore ad anni 18;
c) è vietato il consumo e la detenzione a qualsiasi titolo di ogni genere di bevanda alcolica da parte dei minori di anni 18 all’interno di attività commerciali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico o destinati al pubblico.
Art. 22 – ATTIVITA’ RUMOROSE
3. la diffusione della musica con impianti di diffusione sonora, sia dal vivo che riprodotta con presenza di DJ, è consentita sino alle ore 24:00, con graduale riduzione del volume a partire dalle ore 23.30;
6) i titolari dei locali che effettuano attività serale o notturna sono responsabili della sicurezza degli avventori ed hanno l’obbligo di vigilare sul corretto comportamento degli stessi all’interno del perimetro del locale e degli spazi occupati con dehors (di qualsiasi tipo); sono altresì responsabili della pulizia dei suddetti spazi
esterni nonché della raccolta e del corretto conferimento dei rifiuti ivi accumulati.
DECRETO LEGGE 125/2001, come modificato dal D.L. 14/2017, convertito con modifiche dalla LEGGE 48 del 18 aprile 2017
Art. 14 ter
1. chiunque vende o somministra bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisito, l’esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta;
2. salvo che il fatto non costituisca reato (art. 689 C.P. per minori di anni 16), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 1.000,00 a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto.
Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 ad Euro 2.000,00 con la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi.

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