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Sicurezza nelle Locazioni Turistiche: Guida al Decreto “Anticipi” e al CIN

Sicurezza nelle Locazioni Turistiche: Guida al Decreto “Anticipi” e al CIN

18 Luglio 2024 | by redazione
Sicurezza nelle Locazioni Turistiche: Guida al Decreto “Anticipi” e al CIN
Attualità
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Il mondo delle locazioni turistiche e degli affitti brevi è in continua evoluzione, soprattutto in termini di sicurezza e regolamentazione. Con l’introduzione del decreto “Anticipi” e del Codice Identificativo Nazionale (CIN), i proprietari di immobili e i gestori di strutture ricettive si trovano di fronte a importanti cambiamenti normativi, a cui adeguarsi per evitare sanzioni e problemi.

Niente paura: oggi esploreremo insieme in dettaglio il CIN, le recenti disposizioni del decreto “Anticipi” relative ai dispositivi di rilevazione di gas e monossido di carbonio, chi sono i soggetti interessati, e le soluzioni migliori per adeguarsi alla normativa.

Cosa prevede il decreto “Anticipi” su dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio

Il decreto “Anticipi”, convertito in legge con la Finanziaria 2024, stabilisce l’obbligo di installare dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio, oltre a estintori portatili, in tutte le unità immobiliari destinate alla locazione turistica (anche per i cosiddetti “affitti brevi”).

In particolare, gli estintori devono essere posizionati in punti accessibili e visibili, in particolare nei pressi delle entrate, così come nelle zone di maggior rischio. Bisogna installarne almeno uno ogni 200 metri quadrati di pavimento e almeno uno per piano.

Le nuove norme riguardano i proprietari di case utilizzate per le locazioni turistiche, per gli affitti brevi (inferiori ai 30 giorni), e le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. Per queste strutture è necessario ottenere il CIN (di cui parleremo tra poco) e rispettare gli standard di sicurezza.

Che cos’è il CIN e come si ottiene

Il CIN (Codice Identificativo Nazionale) è una misura introdotta dal decreto “Anticipi” per regolamentare le locazioni turistiche e gli affitti brevi in Italia.

Si tratta di un codice assegnato dal Ministero del Turismo alle unità immobiliari destinate a locazione turistica o locazioni brevi, nonché alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Questo codice deve essere esposto all’esterno degli edifici adibiti ad affitto breve e deve figurare negli annunci pubblicitari relativi a tali abitazioni​​.

L’obiettivo dichiarato della legge è di tutelare la concorrenza e la trasparenza del mercato. Nello specifico, il decreto vuole contrastare le strutture “irregolari”: soprattutto nell’ambito degli affitti brevi, non sempre i titolari dichiarano questo tipo di attività. Lo Stato quindi ritiene di dover tutelare la sicurezza e la concorrenza facendo emergere questo tipo di economia sommersa.

Come si ottiene il CIN?

Non esiste una procedura unificata a livello nazionale, dal momento che le singole amministrazioni locali possono prevedere termini diversi per l’invio della richiesta.

In ogni caso, il procedimento in linea di massima prevede che il proprietario o gestore della struttura ricettiva inoltri una richiesta elettronica di CIN che includa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In questa dichiarazione, bisogna indicare:

  • i dettagli catastali dell’immobile;
  • garantire la presenza dei dispositivi per il rilevamento di gas combustibili e monossido di carbonio;
  • attestare la presenza di estintori portatili conformi alla legge;
  • indicare il rispetto dei requisiti di sicurezza per gli impianti, secondo quanto stabilito da leggi statali e regionali.

La legge prevede delle sanzioni crescenti in base alla gravità delle carenze della struttura:

  • Operare senza CIN: sanzione da 800 a 8.000 euro, variabile in base alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
  • Mancata esposizione del CIN o mancata indicazione negli annunci: sanzione da 500 a 5.000 euro e rimozione dell’annuncio irregolare.
  • Mancata presentazione della SCIA: sanzione da 2.000 a 10.000 euro, basata sulle dimensioni della struttura o dell’immobile.
  • Mancanza di dispositivi per rilevazione di gas e di estintori: sanzione da 600 a 6.000 euro per ogni violazione.

Le soluzioni migliori per i dispositivi di rilevazione

Per adeguarsi alla normativa, è importante scegliere dispositivi di rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio che siano conformi agli standard di sicurezza previsti.

Per scegliere i migliori dispositivi di rilevazione conformi alla normativa introdotta dal decreto “Anticipi”, è fondamentale considerare alcuni aspetti tecnici cruciali.

Ecco alcune linee guida e caratteristiche tecniche che i dispositivi di rilevazione di gas e monossido di carbonio dovrebbero possedere:

  • Sensibilità e Precisione: I rilevatori devono essere altamente sensibili per identificare rapidamente la presenza di gas combustibili e monossido di carbonio. Essi devono soddisfare specifici standard di precisione per garantire affidabilità nelle loro letture.
  • Conformità alle Normative: I dispositivi devono essere conformi alle normative vigenti, incluse eventuali certificazioni richieste a livello nazionale e regionale. È importante verificare che i dispositivi rispettino gli standard di sicurezza europei e internazionali.
  • Installazione Strategica: La posizione dei rilevatori è cruciale per la loro efficacia. Dovrebbero essere installati in punti strategici dell’immobile, come vicino alle fonti potenziali di gas o monossido di carbonio e in aree di facile accessibilità per un rapido controllo.
  • Manutenzione e Test Regolari: I dispositivi devono essere facilmente accessibili per la manutenzione regolare e i test di funzionamento. Questo garantisce che i rilevatori siano sempre in condizioni ottimali e pronti all’uso.
  • Sistema di Allarme Integrato: I rilevatori dovrebbero essere dotati di un sistema di allarme che avvisa gli occupanti dell’immobile immediatamente in caso di rilevazione di livelli pericolosi di gas o monossido di carbonio.
  • Autonomia e Alimentazione: È importante considerare l’autonomia dei dispositivi. Alcuni rilevatori possono essere collegati direttamente all’alimentazione elettrica dell’edificio, mentre altri possono funzionare a batteria. I dispositivi a batteria dovrebbero avere un sistema di allarme per segnalare quando la batteria è scarica.
  • Facilità d’uso e Indicazioni Chiare: I dispositivi devono essere user-friendly, con istruzioni chiare e semplici per l’uso quotidiano e per le procedure di emergenza.
  • Durata e Garanzia: È importante considerare la durata stimata dei dispositivi e le condizioni di garanzia offerte dal produttore.

Per un’adeguata conformità alle nuove normative, è consigliato consultare esperti del settore che possano fornire una consulenza personalizzata sulla scelta e installazione dei dispositivi più adeguati per ogni specifica struttura.

Consulsat, operante nelle province di Avellino e Benevento, offre servizi sia come consulente per le pratiche relative all’ottenimento del CIN sia come rivenditore di rilevatori conformi alle normative.

L’azienda può assistere i proprietari di immobili nel rispettare le nuove normative, fornendo consulenza su come ottenere il CIN e suggerendo soluzioni adeguate per i dispositivi di rilevazione di gas e monossido di carbonio.

Per un primo sopralluogo senza impegno, contattaci allo 0824337274 (anche WhatsApp) o invia un’email a info@consulsat.com.

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