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Campo da golf, Altrabenevento: ecco perchè l’accordo di programma illegittimo

Campo da golf, Altrabenevento: ecco perchè l’accordo di programma illegittimo

18 Giugno 2024 | by Enzo Colarusso
Campo da golf, Altrabenevento: ecco perchè l’accordo di programma illegittimo
Attualità
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Altrabenevento torna a parlare del campo da golf “Tierra Samnium Golf Club” e in una lunga dissertazione mette in risalto, a suo avviso, i crismi di illegittimità “in nuce” dell’atto in se, vale a dire l’Accordo di programma che il Consiglio comunale ha provveduto a ratificare ieri al termine di un accesa assise cittadina.   

Pr Altrabenevenbtio l’atto è “assolutamente illegittimo” per i seguenti motivi:

  • L’art. 34 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) prevede e disciplina l’accordo di programma. Questo è il testo del predetto articolo, comma 1: “Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento”.

  • Dalla lettura della norma risulta già evidente che l’Accordo di Programma è un istituto normativo finalizzato alla definizione e l’attuazione di opere, di intervento o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici. È in ogni caso necessaria, per invocare la procedura dell’accordo di programma la presenza minima di due o più tra i soggetti pubblici (comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici) e ciò risulta fondamentale perché è necessario assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento finalizzato alla realizzazione delle opere che configurano il programma d’interventi.

  • L’accordo di programma, dunque, instaura fra gli enti pubblici che vi aderiscono un rapporto collaborativo di durata, che trascende la semplice manifestazione di assenso all’attuazione del progetto o del programma prospettato e determina l’insorgenza di precisi obblighi (o obbligazioni) in ordine al successivo svolgimento delle competenze di rispettiva pertinenza.

  • Ai sensi dell’art. 34 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 non è prevista la partecipazione dei privati al procedimento prodromico alla conclusione dell’accordo di programma, mentre gli enti che vi partecipano sono liberi di aderire fino alla conclusione dell’accordo. La partecipazione dei privati è disciplinata in Campania dall’articolo 12 della Legge Regione Campania n. 16 del 2004 anche nel testo aggiornato con Legge Regionale n. 5 del 2024 e dall’articolo 5 del Regolamento n. 5 del 2011.

  • Dal combinato disposto dell’articolo 34 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dall’articolo 12 della LR 16 del 2004 (anche nel testo aggiornato con LR 5 del 2024) e dall’articolo 5 del Regolamento n. 5 del 2011 si evince il presupposto della necessità di un’azione integrata tra Enti Pubblici e privati conservando il requisito minimo previsto dal predetto articolo 34 del D.Lgs 267/2000 della presenza minima di due o più tra i soggetti pubblici. Anche per questo motivo, sia la bozza di Accordo di Programma presentato da Antum Immobiliare, sia lo scheda di Accordo di Programma approvato la Consiglio Comunale ad aprile 2023 prevedeva espressamente che l’atto doveva essere firmato da “altri” soggetti.

  • Il documento del 24 maggio 2024 sottoscritto dal sindaco Clemente Mastella, per la variazione urbanistica, non comprende alcun apporto finanziario e realizzativo del Comune di Benevento e di altri Enti Pubblici (Provincia, ASL, Regione, ecc.) tale da determinare la necessità di un’azione integrata tra Enti Pubblici (articolo 12 LR 16 del 2004 aggiornata con LR 5 del 2024) finalizzata a coordinare e da mettere in relazione per la buona riuscita del programma nei tempi e modalità stabiliti dall’accordo. L’Ente Comune di Benevento interviene nel predetto “Accordo” esclusivamente per autorizzare la variante urbanistica senza alcuna azione di programmazione finanziaria e realizzativa adeguata a configurare il programma d’intervento e condizione per invocare l’istituto dell’accordo di programma di cui all’articolo 34 del D. Lgs 267/2000, dall’articolo 12 della LR 16 del 2004 (anche nel testo aggiornato con LR 5 del 2024).

  • Nella seduta del Consiglio Comunale del 28 aprile 2024 l’assessore all’Urbanistica, Maria Grazia Chiusolo, per giustificare un Accordo di Programma firmato solo da un Ente Pubblico con un privato, citò il caso dell’Accordo firmato dal Comune di Gragnano con il Pastificio Garofalo che però non giustifica la violazione di legge dell’Accordo di Programma sottoscritto dal sindaco Clemente Mastella con Antum Immobiliare e riguarda ben altra fattispecie. In quel caso, l’Accordo di Programma si riduceva ad un semplice impegno del Comune per una Variante da autorizzare in futuro con il nomale procedimento di adozione/approvazione. Infatti il giorno 27/10/2017 il Consiglio Comunale di Gragnano con la delibera 85 “ratifica” l’accordo ma tale ratifica non produce la variante urbanistica. Lo stesso giorno il Consiglio Comunale con la delibera n.86 “adotta” la variante richiesta da Garofalo, la sottopone ad osservazioni e ai necessari pareri e poi la APPROVA dopo due anni. Comunque Garofalo per la variante necessaria ad ampliare lo stabilimento esistente per pochi metri quadrati, ha ceduto gratuitamente al Comune un’area di sua proprietà.

  • Il Consiglio Comunale è chiamato a ratificare il documento del 24 maggio 2024 sottoscritto dal sindaco Clemente Mastella, per una variante urbanistica, illegittima, anche perché comporta la trasformazione di 30 ettari di terreno agricolo in aree D3 per edificare 77.000 metri di nuove costruzioni e connesse impermeabilizzazioni con notevole “consumo di suolo”, non consentito dalla Legge Regione Campania n. 5 in vigore dal 30 aprile 2024 di modifica della Legge Regionale 16/2004.

  • Le nuove disposizioni legislative regionali hanno recentemente confermato come anche la previsione di opere di pubblica utilità o interesse anche se realizzate da privati hanno la necessità di essere assoggettate al carattere di straordinarietà e in ogni caso all’interno di un assetto complessivo dell’ambito territoriale finalizzato ad assicurare il minor impatto possibile. Le nuove frontiere della rigenerazione, in sintonia con le disposizioni legislative regionali sopra evidenziate, considerano che il riconoscimento dell’edificabilità per la realizzazione delle opere è funzione dell’esigenza della riqualificazione dell’ambito territoriale oggetto di trasformazione, e conseguentemente del “quantum di dotazione territoriale pubblico necessario” per soddisfare l’esigenza del predetto assetto della zona. I nuovi termini che emergono dalle nuove disposizioni legislative regionali e dalle nuove frontiere della rigenerazione evidenziano come la definizione dei contributi extra oneri da parte dei privati, a cui viene “riconosciuta” da parte del Comune una suscettività edificatoria definita, e scambi edificatori leali tra pubblico e privato, rappresentano il nuovo quadro della valutazione per la definizione e valorizzazione dell’assetto complessivo dell’ambito territoriale in cui si colloca l’intervento. Senza la predetta valutazione si configura il contrasto con la legge regionale 16 del 2004.

  • L’Accordo di Programma in questione prevede la realizzazione del Campo da Golf in zona agricola ma il PUC vigente consente la realizzazione di tali impianti zone F6 in cui “si persegue la realizzazione di funzioni sportive di uso pubblico” tra cui “i campi da golf” e D3zone elementari del tipo D (prevalente uso produttivo), destinate ad “attrezzature per il turismo, ……, campi da golf”. Invece, l’area su cui l’Antum intende realizzare il campo da golf a Benevento è classificata dal P.U.C., in parte zone elementari di tipo E1 ed E2 di tutela e valorizzazione mirata di primo e secondo grado e, in gran parte, zona elementare del tipo E3, a prevalente uso agricolo – forestale e pascolivo.

  • Le Norme Tecniche di Attuazione del PUC prevedono che nelle zone E2 ed E3 si possono realizzare attività sportive e del tempo libero di “limitato impatto”. Il “limitato impatto” non si riferisce soltanto alla volumetria ma anche all’uso del territorio, alle opere che si eseguono (movimenti di terra, risagomatura del terreno, anche con materiali  diversi a quelli naturali e idonei alla coltivazione agricola, percorsi, muretti, laghetti, recinzioni, pali, impianti idrici ed elettrici, ponticelli ecc.) e, soprattutto, al ridimensionamento se non alla scomparsa totale dell’attività agricola, come avviene nella fattispecie con la realizzazione di un impianto sportivo che occupa l’intera area disponibile, avente destinazione agricola, di ben 59 Ha (590.000 mq). In realtà, è possibile realizzare impianti sportivi complementari all’attività principale, ovvero quella di un’azienda agricola, da prevedere nel piano di sviluppo aziendale che l’imprenditore agricolo (requisito soggettivo necessario per intervenire in zona agricola) dovrà presentare per ottenere il Permesso di Costruire. La complementarietà, quindi il “limitato impatto”, va commisurata non solo in termini di opere ma anche e soprattutto in rapporto alla superficie impegnata per l’attività sportiva e al reddito da essa prodotto che dovranno essere una percentuale minima (complementare) rispetto a quella agricola (principale).

Per i motivi innanzi esposti il movimento “Altra Benevento è possibile” aveva invittato-diffidato i consiglieri comunali di Benevento a non approvare la Delibera ad oggetto: “ART.34 COMMA 5 DEL D.LGS. N.267/2000 – RATIFICA ACCORDO DI PROGRAMMA DI CUI ALL’ART.12 DELLA L.R. CAMPANIA N.16/2004 E ART.5 DEL REGOLAMENTO REGIONE CAMPANIA N.5/2011 PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA GOLF CON ANNESSO COMPLESSO SPORTIVOTURISTICO DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DENOMINATO “TIERRA SAMNIUM GOLF CLUB” – RICHIEDENTE: ANTUM IMMOBILIARE SPA.”

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