Nessuna illegittimità nel decreto con il quale il Ministero della Transizione ecologica ha prorogato il termine d’inizio lavori in favore della società Luminosa Energia per la realizzazione di una centrale termoelettrica nell’area Asi di Ponte Valentino, a Benevento. L’ha deciso il Tar del Lazio
Con il primo motivo di ricorso, le ricorrenti assumevano, da un lato che al termine già prorogato da un decreto del 2020 non fosse applicabile la proroga prevista dalla disciplina in tema di emergenza Covid, e dall’altro che il termine di avvio dei lavori non potesse essere liberamente e discrezionalmente individuato dal Ministero.
I giudici hanno ritenuto non condivisibile la censura. “L’esame complessivo della motivazione del provvedimento impugnato – si legge nella sentenza – evidenzia che la proroga del termine di inizio dei lavori è stata sorretta, anche a prescindere dall’applicazione della disciplina sull’emergenza COVID, da una motivazione autosufficiente, poggiante sulla necessità di aggiornare il progetto in base alle migliori tecnologie disponibili, in esecuzione di quanto già irretrattabilmente statuito con la proroga del 2020”.
Altrettanto infondate sono state ritenute poi le censure di difetto di motivazione e d’istruttoria. “Il tenore del provvedimento evidenzia che la proroga è stata giustificata in
considerazione del compimento, da parte della Luminosa, di attività di aggiornamento del progetto rinvenienti il ‘presupposto fondamentale’ nella proroga del 2020 e delle quali rappresentano lo sviluppo in chiave effettuale”; e “a fronte di ciò, le ricorrenti non hanno dedotto alcun efficace elemento capace: di smentire le summenzionate evidenze, e quindi di corroborare il travisamento dei fatti da parte dell’Amministrazione; di dimostrare l’inidoneità delle attività dedotte nel provvedimento a denotare la mancanza di inerzia da parte della Luminosa”.