La CONFSAL Funzioni Locali, rappresenta e osserva, ” CHE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI BENEVENTO n. 54 DEL 28 APRILE 2023 ALL’ ART. 17 (Copertura Assicurativa) CHE TESTUALMENTE SI RIPORTA : ” 1. A TUTTI I CONSIGLIERI SONO ESTESE LE COPERTURE ASSICURATIVE CONTRO I RISCHI CONSEGUENTI ALL’ ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO, SPECIE IN ORDINE AGLI INFORTUNI, ALLA RESPONSABILITA’ CIVILE, ED AI DANNI AI PROPRI AUTOVEICOLI, UTILIZZATI IN OCCASIONE DI TRASFERIMENTI O MISSIONI, NEL RISPETTO DELLE PREVISIONI DELL’ ART. 86, comma 5° DEL TUEL 267/2000 “.
La CONFSAL Funzioni Locali, rappresenta e tiene a precisare, ” secondo l’ Art. 3, comma 59, della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) che testualmente si riporta : E’ NULLO il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri i propri amministratori per i rischi derivanti dall’ espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti le responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile . I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008 . In caso di violazione della presente disposizione, l’ amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo “.
La CONFSAL Funzioni Locali, tiene a richiamare un principio consolidato dalla giurisprudenza contabile (cfr Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 707 – A del 05 aprile 1991, ; Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale, Sentenza n. 243 del 12 ottobre 2017; Corte dei Conti Centrale n. 127/2011; Corte dei Conti, Sezione Friuli Venezia Giulia, n. 489/EL/00 del 19 ottobre 2000; n. 200/EL/01 del 23 maggio 2001; n. 60/EL/03 del 05 febbraio 2003 e n. 423/EL/03 del 25 settembre 2003, confermata in appello della Sezione III Sentenza n. 509/2004 del 07 luglio 2004; Corte dei Conti Sezione Umbria n. 553/02 del 10 dicembre 2002; Sezione Lombardia n. 942/2002 09 maggio 2002; Corte dei Conti Sezione Emilia Romagna n. 895/2006; Corte dei Conti Sezione Sicilia n. 734 del 04 marzo 2008 e, da ultimo, Corte dei Conti Sezione Emilia Romagna n. 319 07 luglio 2011; Centrale Appello n. 127 del 03 marzo 2011; Corte dei Conti Sezione Centrale Sentenza n. 108/2010 e Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Toscana, Sentenza n. 243 del 12 ottobre 2017), sugli oneri della copertura assicurativa per i danni erariali che Amministratori e dipendenti dell’ Ente ” potrebbero ” essere chiamati; potendo violare anche il disposto dell’ art. 28 della Costituzione, nonchè l’ art. 97, i quali sanciscono rispettivamente la responsabilità diretta dei funzionari e dipendenti dello Stato nonchè la necessità di amministrare una Pubblica Amministrazione secondo criteri di buon andamento; principi che devono costituire la guida dei dipendenti e amministratori pubblici “.
La CONFSAL Funzioni Locali, ritiene ed osserva, ” Che gli oneri derivante da copertura assicurativa per gli stessi Amministratori del Comune di Benevento previsti dall’ Art. 17 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale approvato con Delibera di Consiglio di Benevento n. 54 del 28 aprile 2023, “potrebbe ” violare l’Art. 3, comma 59, della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), di cui più volte richiamata da una consolidata giurisprudenza contabile “.
La CONFSAL Funzioni Locali nell’occasione fa APPELLO A TUTTI I CONSIGLIERI DEL COMUNE DI BENEVENTO DI MAGGIORANZA ED OPPOSIZIONE, SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, AL FINE DI RINUNCIARE ALLE INDENNITA’ DI FUNZIONE, per dare esempio agli stessi cittadini e alla comunità amministrata, soprattutto in un momento di grave crisi economica e sociale che la stragrande maggioranza dei ” Cittadini e Pensionati monoreddito e Percettori del Reddito di Cittadinanza “, NON RIESCONO AD ARRIVARE A FINE MESE PER GLI ELEVATI COSTI DI GAS, LUCE, ALIMENTARI, BENZINA E GASOLIO, TRIBUTI LOCALI E NAZIONALI ETC….., ANCHE IN CONSIDERAZIONE, CHE IL COMUNE DI BENEVENTO, E’ GIA’ STATO DICHIARATO ENTE DISSESTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI BENEVENTO N. 1/2017 “.!
La CONFSAL Funzioni Locali, come sempre a tutela dei diritti sindacali e dei Lavoratori, Cittadini, Pensionati, GIOVANI, Disoccupati, Anziani e persone fragili, sarà sempre vigile a Denunciare ai preposti organi ispettivi contabili ed amministrativi, le Violazioni e/o Illegittimità che si dovessero riscontrare negli Enti Locali e di riferimento .!
I Diritti dei Cittadini sono Inviolabili difendiamoli con Trasparenza e Legalità .!
Il Coordinamento Provinciale Federazione CONFSAL Funzioni Locali Benevento e provincia