Gabriele Corona torna sull’argomento acque. Il leader di Altrabenevento, che stasera parteciperà ad un convegno in quel di Montesarchio proprio sulla questione legata al distretto idrico, cita Pompeo Nuzzolo, già segrertario generale del Comune di Modena e profondo conoscitore delle dinamiche legate alla vicende che negli ultimi tempio hanno contraddistinto la materia. Nuzzolo, che al contrario del presidente della Regione sa e molto, fa una disamina di quanto accaduto fino ad ora e Corona ne riprende gli spunti.
“Dal 15 febbraio scorso, la Corte dei Conti della Campania continua a bocciare le delibere dei comuni sanniti di adesione alla costituenda società Sannio Acque srl, 55% di capitale pubblico- 45% privato, perché manca il Piano Economico Finanziario.
Subito dopo, il coordinatore del distretto sannita dell’Ente Idrico Campano, Pompilio Forgione, annunciò che a breve avrebbe proposto ai Comuni un nuovo schema di delibera per superare i rilievi dei giudici contabili, ma dopo un mese, non ha ancora provveduto.
La legittimità degli atti prodotti dall’EIC per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato in tutta la provincia di Benevento ad una società mista sono stati contestati vivacemente da Altra Benevento, il Comitato Sannita Acqua Bene Comune, altre associazioni ed impugnati dinanzi al TAR dal Comune di Baselice.
Numerose sono le critiche anche allo statuto di Sannio Acque srl espresse pure da Pompeo Nuzzolo, ex segretario generale del Comune di Modena che torna oggi sull’oggetto sociale di tale società, un elemento non marginale.
Con un articolo del 6 marzo (leggi), Nuzzolo ha già evidenziato le diversità tra lo statuto di Sannio Acque e quello della società ARCA di Reggio Emilia, ambedue società miste, e adesso chiarisce quali possono essere gli effetti di tali strane difformità.
Nuzzolo scrive: “
“Nell’ultimo intervento, pubblicato su “Altra Benevento è possibile“, misi a confronto l’oggetto sociale di Arca, società mista in attività nella provincia di Reggio Emilia, con quello della costituenda Sannio Acque Srl, anch’essa mista pubblico-privata, indicato nello statuto approvato dal Comune di Benevento ed altri comuni della provincia, in base al quale la predetta società dovrebbe gestire i Servizi Idrici Integrati dell’intera provincia di Benevento.
Mentre l’oggetto sociale della società Arca pone il divieto, a se stessa, di poter effettuare interventi a favore del pubblico diversi da quelli propri del servizio idrico integrato (in sintesi: gestione dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d’acqua a usi civili, di fognature e depurazione delle acque reflue) la società sannita afferma che “senza pregiudizio dell’affidamento e del mantenimento della gestione del SII, potrà svolgere attività collegate all’oggetto sociale comunque a favore degli enti locali soci.”
Le differenze fra i due statuti, pur essendo disciplinati dalla medesima normativa, sembrano scorrere su binari diametralmente opposti. Le diversità non riguardano solo l’interpretazione delle norme, ma riguardano anche la sensibilità politica nell’affrontare temi delicati come la gestione dell’acqua.
A Reggio Emilia la scelta sulle modalità di gestione del servizio è stata preceduta da un lungo dialogo, fra l’ATESIR (Ente Idrico) di Reggio e gli utenti dell’intera provincia. Nella provincia di Benevento, invece, piuttosto che il dialogo, è prevalsa l’imposizione, da parte della Regione Campania, in qualità di commissario, ad approvare gli atti statutari e di adesione al distretto proposti dall’ Ente Idrico Campano.
Tra l’altro, stupisce nello statuto di Sannio Acque srl l’affermazione che nessun pregiudizio sull’affidamento e mantenimento della gestione del SII potrà essere influenzato dall’attività svolta a favore degli enti locali soci, induce a pensare che l’attività a favore dei comuni sia una notevole forzatura.
Con il divieto di effettuare interventi a favore del pubblico oltre quelli del SII, l’ente reggiano ha garantito agli utenti che non ci saranno costi aggiuntivi nella determinazione della tariffa, se non quelli strettamente attinenti all’oggetto sociale.
Questo principio esclude che si possano svolgere attività diverse da quelle del servizio idrico integrato a favore dei comuni soci ed induce la società a svolgere la sua attività esclusivamente per gestire e manutenere i Servizi Idrici Integrati del distretto, garantendo agli utenti il contenimento delle tariffe.
Non basta dire che comunque gli interventi siano collegati all’oggetto sociale per giustificare l’attività a favore del pubblico. Il legislatore ha voluto che i costi siano strettamente legati a quelli di produzione del servizio concessionato.
Lo statuto di Sannio Acque, prevedendo una clausola di salvaguardia sulla gestione, a prescindere dall’attività svolta a favore dei comuni, pone un’ancora di salvezza per la conservazione della concessione.
Questa clausola di salvaguardia rivela la consapevolezza della dubbia legittimità.
C’è una ulteriore riflessione da fare su questa innovazione nell’oggetto sociale indicato nello statuto di Sannio Acque srl. Se è vero che l’attività identifica l’oggetto sociale, vuol dire che l’attività rivolta a favore dei comuni non è compresa nel piano delle attività da svolgere perché non rientra, in astratto, nel servizio idrico integrato.
Inoltre, questo costo in più, gravato pure da IVA, non ha più natura di corrispettivo ma di tassa, applicata senza alcun potere impositivo.
C’è inoltre un altro aspetto del problema. Nel caso la società si adoperasse a svolgere attività a favore del comuni soci, la società perderebbe i vantaggi, cioè l’affidamento diretto previsto dal comma 6 dell’art 175/2016, perche tali interventi non rientrano fra quelli destinati a mercati monopolistici- D.Lgs n. 50 del 2016-.
Ritengo che sia questo il motivo per il quale l’ente di Reggio all’art 3 dello statuto di ARCA ha previsto il divieto di effettuare attività a favore del pubblico.
Chi ha preparato lo statuto di ARCA è forse meno intelligente e preparato di chi ha proposto quello di Sannio Acque srl? “