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Contenimento energetico, Mastella detta le nuove regole

Contenimento energetico, Mastella detta le nuove regole

15 Marzo 2022 | by Enzo Colarusso
Contenimento energetico, Mastella detta le nuove regole
Attualità
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Il sindaco di Benevento Mastella ha disposto, con ordinanza, i nuovi limiti di contenimento energetico per quel  che riguarda gli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari. Mastella invita i concittadini “ad un’azione consapevole nella gestione degli impianti termici, nonché ad un uso razionale delle fonti elettriche in modo da perseguire il maggior risparmio energetico possibile, tenuto conto delle attuali congiunture nazionali ed internazionali del settore energetico, sottolineando che le disposizioni del presente provvedimento saranno suscettibili di future variazioni in base all’evolversi degli eventi che ne hanno determinato l’emanazione”.
Il primo cittadino ordina:
a) di gestire gli impianti termici per la climatizzazione invernale degli ambienti, in tutto il territorio comunale, in modo che durante il periodo di funzionamento giornaliero consentito (Benevento, Zona climatica C: dal 15 novembre al 31 marzo, ai sensi dell’art.9 del DPR 26 agosto 1993, n. 412) non siano superati i seguenti valori massimi di temperatura dell’aria negli ambienti:
– 19°C negli edifici classificati in base all’art.3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412 nella seguente categoria: E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.

– 18°C negli edifici classificati in base all’art.3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412 nelle seguenti categorie: E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili: E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme; E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili; E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari; E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico; E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili: E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi; E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo; E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni; E.6 Edifici adibiti ad attività sportive: E.6 (1) piscine, saune e assimilabili; E.6 (2) palestre e assimilabili; E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive.

– 17°C negli edifici classificati in base all’art.3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412 nella seguente categoria: E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Le disposizioni saranno applicate tenendo presente la tolleranza di cui all’art.4 del DPR 26 agosto 1993, n. 412 (+2°C). Tali disposizioni non si applicano agli edifici rientranti nella seguente categoria: E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico – dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

b) di gestire gli impianti termici per la climatizzazione invernale degli ambienti, in tutto il territorio comunale, in modo che durante il periodo di funzionamento giornaliero consentito (Benevento, Zona climatica C: 10 ore giornaliere, ai sensi dell’art.9 del DPR 26 agosto 1993, n. 412) non siano superati i seguenti valori:

– 8h di accensione negli edifici classificati in base all’art.3 del DPR 26 agosto 1993, N. 412 nella seguente categoria: E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.

– 7h di accensione negli edifici classificati in base all’art.3 del DPR 412/93 nelle seguenti categorie: E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili: E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme; E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili; E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari; E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico; E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili: E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi; E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo; E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni; E.6 Edifici adibiti ad attività sportive: E.6 (1) piscine, saune e assimilabili; E.6 (2) palestre e assimilabili; E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive; E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Tali disposizioni non si applicano agli edifici rientranti nella seguente categoria: E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico – dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

c) lo spegnimento giornaliero per una durata di ore 2 dell’illuminazione pubblica dei monumenti presenti sul territorio;

d) lo spegnimento anticipato di 1h dell’illuminazione pubblica laddove la misura sia compatibile con i limiti di luminanza, illuminamento ed uniformità previsti dalla UNI EN 13201-2:2016, in base alla classificazione delle strade, e con quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di pubblica sicurezza.

 

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