– 18°C negli edifici classificati in base all’art.3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412 nelle seguenti categorie: E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili: E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme; E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili; E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari; E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico; E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili: E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi; E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo; E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni; E.6 Edifici adibiti ad attività sportive: E.6 (1) piscine, saune e assimilabili; E.6 (2) palestre e assimilabili; E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive.
– 17°C negli edifici classificati in base all’art.3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412 nella seguente categoria: E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
Le disposizioni saranno applicate tenendo presente la tolleranza di cui all’art.4 del DPR 26 agosto 1993, n. 412 (+2°C). Tali disposizioni non si applicano agli edifici rientranti nella seguente categoria: E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico – dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) di gestire gli impianti termici per la climatizzazione invernale degli ambienti, in tutto il territorio comunale, in modo che durante il periodo di funzionamento giornaliero consentito (Benevento, Zona climatica C: 10 ore giornaliere, ai sensi dell’art.9 del DPR 26 agosto 1993, n. 412) non siano superati i seguenti valori:
– 8h di accensione negli edifici classificati in base all’art.3 del DPR 26 agosto 1993, N. 412 nella seguente categoria: E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.
– 7h di accensione negli edifici classificati in base all’art.3 del DPR 412/93 nelle seguenti categorie: E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili: E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme; E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili; E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari; E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico; E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili: E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi; E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo; E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni; E.6 Edifici adibiti ad attività sportive: E.6 (1) piscine, saune e assimilabili; E.6 (2) palestre e assimilabili; E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive; E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
Tali disposizioni non si applicano agli edifici rientranti nella seguente categoria: E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico – dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
c) lo spegnimento giornaliero per una durata di ore 2 dell’illuminazione pubblica dei monumenti presenti sul territorio;
d) lo spegnimento anticipato di 1h dell’illuminazione pubblica laddove la misura sia compatibile con i limiti di luminanza, illuminamento ed uniformità previsti dalla UNI EN 13201-2:2016, in base alla classificazione delle strade, e con quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di pubblica sicurezza.