Riceviamo e pubblichiamo nota della Prefettura di Benevento con precisazioni in merito alle dichiarazioni Codacons
Nelle ultime ore, su alcuni siti di informazione locale, è stato pubblicato un articolo riportante, virgolettata, una dichiarazione del Codacons relativa alle recenti ordinanze di chiusura di alcuni istituti scolastici da parte dei Sindaci della Provincia, nella quale si stigmatizza l’operato degli Amministratori Locali, che avrebbero “inteso danneggiare il diritto degli studenti alla fruizione del servizio pubblico locale”, con “l’avallo silente della Prefettura”.
A tal riguardo si precisa, a beneficio di una completa e puntuale informazione, che la Prefettura, nei limiti del quadro normativo vigente, lo stesso giorno in cui è stato adottato il decreto cautelare n. 19 del 10 gennaio 2022, con il quale il TAR Campania ha sospeso gli effetti dell’ordinanza n. 1 del 7 gennaio 2022 del Presidente della Giunta Regionale, ha richiamato l’attenzione dei Sindaci sul contenuto del provvedimento, con nota prot. 2042/2022, di cui si riporta uno stralcio:
“In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato, ex multis, che “la dettagliata normativa in discorso, di rango primario [D.L. 1/2022] e dunque sovraordinata rispetto all’eventuale esercizio del potere amministrativo, disciplina in maniera specifica la gestione dei servizi e delle attività didattiche in costanza di pandemia, al fine di “prevenire il contagio” e di garantire, nel contempo il loro espletamento “in presenza”, il che esclude che possa residuare spazio, nei settori considerati, per l’emanazione di ordinanze contingibili che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di attività…le ordinanze emergenziali si giustificano nell’ordinamento…solo ove ricorra, oltre all’urgenza, la mancanza di altra regola che abbia previsto la fattispecie e che l’abbia regolata”.
Peraltro, precisa il TAR Campania “non residua spazio alcuno per disciplinare diversamente l’attività scolastica in stato di emergenza sanitaria, in quanto interamente e minutamente regolata dalle richiamate disposizioni di rango primario, tenuto conto che la scelta del livello di tutela dell’interesse primario alla salute, individuale e collettiva, e il punto di equilibrio del bilanciamento tra diversi valori…è stata già operata a livello di normazione primaria, dal legislatore nazionale, che ha operato una scelta valoriale ad esso rimessa…il diverso opinamento di altra Autorità non potrebbe giammai essere espresso e fatto valere con provvedimenti amministrativi evidentemente distonici rispetto a detta scelta del legislatore nazionale, giacché pretenderebbe inammissibilmente di individuare un diverso livello di tutela e un diverso punto di equilibrio dei valori in gioco rispetto al legislatore”.
Pertanto, anche per siffatti motivi il Collegio ha ritenuto che “non possa mantenersi l’efficacia di un provvedimento amministrativo palesemente contrastante rispetto alle scelte politiche, operate a livello di legislazione primaria, peraltro incidente, in maniera così evidentemente impattante, sui livelli uniformi (a livello nazionale) di fruizione di servizi pubblici tra i quali quello scolastico.
Quanto sopra, per opportuna notizia e per richiamare l’attenzione delle SS.LL. sul contenuto della pronuncia in argomento per i profili di competenza.”