Riceviamo e pubblichiamo la nota trasmessa al Presidente della Provincia, alla Segretaria Provinciale ed al prefetto di Benevento, inerente la nomina dei componenti il C.d.A. ASEA di Benevento:
“Al Sig. Presidente F.F. della Provincia di Benevento
Al Segretario Generale della Provincia di Benevento
A S.E. Il Prefetto di Benevento
Il sottoscritto dott. Claudio Cataudo, nella qualità di Consigliere Provinciale,come già
preannunciato nella seduta del Consiglio Provinciale del 30.12.2021
Chiede alle S.V. Ill.me, ognuna per le proprie competenze, di conoscere:
1 – I provvedimenti eventualmente adottati in merito alla nomina dei componenti il C.d.A.,
dell’azienda speciale ASEA (partecipata al 100% dalla Provincia di Benevento).
Si fa presente che, la nomina del Presidente del C.d.A. dell’ASEA risulta essere in violazione
dell’art. 97 Cost. ed art. 6 D.L. 30/2014 conv. nella L. 11/8/2014 n. 114;
Difatti, la suddetta nomina, sarebbe dovuta essere effettuata limitatamente ad un anno e a titolo
completamente gratuito ex art 6 D.L. 24.06.2014 n. 90, conv. nella L. 11.08.2014 n. 114 che ha
modificato l’art. 5 co. 9 del D.L. 6.07.2012 n. 95.
Norma illustrata da circolare 4.12.2014 n. 6/2014 (che illustra i principi di cui alla nomina citata) e
successiva circolare di integrazione 10 novembre 2015 n. 4/2015 ove è stato espressamente
precisato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che sono vietati “incarichi dirigenziali o
direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllate” Dette circolari,
peraltro, prevedono la possibilità di conferire incarichi gratuiti della durata di un anno soltanto per
l’attività di consulenza e/o collaborazioni, precisando, sempre, a tal fine che “le amministrazioni
dovranno peraltro valutare la compatibilità dell’incarico o carica con la gratuità e con la durata
limitata”.
Norma che prevede, quindi, un impedimento generalizzato al conferimento di incarichi direttivi o
dirigenziali a soggetti in quiescenza e che non conosce deroghe o eccezioni, se non per il caso della
gratuità e per la durata massima di un anno, non prorogabile o rinnovabile.
Per cui dalle norme indicate si deduce:
a) la conferibilità dell’incarico a soggetto in quiescenza, limitatamente ad un anno a titolo gratuito,
b) la possibilità di conferire l’incarico a titolo gratuito solo per consulenze e/o collaborazioni,
c) la impossibilità di conferire l’incarico di durata superiore ad un anno anche a titolo gratuito.
2 – Inoltre , il sottoscritto chiede di verificare se le dichiarazioni rese dai componenti il C.d.A.
all’atto della loro nomina, siano state conformi alle normative vigenti (dichiarazioni mendaci).
Per quanto innanzi esposto, in caso di eventuale violazione della normativa vigente, si chiede alle
S.V. Ill.me di porre in essere gli atti dovuti e consequenziali.”