Pasticcio in Commissione Cultura dove sulla Fondazione di partecipazione di “Avellino Città Cultura” viene letta e analizzata una bozza per un’altra dello Statuto dallo staff degli uffici con i membri dell’organismo consiliare. Nell’atto originale, infatti, non sono presenti tutti gli elementi che hanno suscitato polemiche e indignazione da parte del presidente della Commissione, Luca Cipriano, e i componenti, Nando Picariello e Alessandra Iannuzzi, presenti all’audizione del segretario generale Vincenzo Lissa e il dirigente Michele Arvonio. Non rientra tra i palazzi della Cultura gestiti dalla fondazione, ad esempio, la Dogana, come pure era stato citato. Non è previsto un compenso da 5.000 euro al mese per il direttore generale e i membri del cda sono 5 e non 6. Su tutte le furie il sindaco Gianluca Festa che poi ha diramato alla stampa lo Statuto. Eccolo.
Statuto della Fondazione di partecipazione
Art. 1 – Denominazione norme di riferimento.
E’ costituita la Fondazione di partecipazione “………………………”.
Essa finalità ha esclusivamente culturali; non ha scopo di lucro, essendo la sua attività orientata al rispetto dei principi di economicità; i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinate integralmente al conseguimento degli scopi statutari; risponde ai dettami ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell’ambito del più vasto genere della fondazione disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e dal primo comma dell’articolo 1 del D.P.R. 10.2.2000 n. 361.
Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionale, la Fondazione favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti, pubblici e privati.
Art. 2 – Sede.
La Fondazione ha sede in Avellino, presso la Casa Comunale.
Art. 3 – Durata.
La Fondazione è costituita sino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata per volontà unanime dei Fondatori per consentire il perseguimento delle sue finalità e scopi.
Essa si estingue quando lo scopo è raggiunto o è divenuto impossibile raggiungerlo.
Le cause di estinzione sono accertate dal Consiglio di Indirizzo e l’estinzione è dichiarata dall’Autorità Governativa.
La devoluzione del patrimonio è regolata dal successivo art. 25.
Art. 4 – Ambito di operatività.
La Fondazione opera e svolge tutte le sue attività statutarie nel territorio della città e della provincia di Avellino.
Art. 5 – Scopi.
La Fondazione ha i seguenti scopi sociali:
– cura lo svolgimento di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa,
– assicura interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, a livello comunale, provinciale e – se possibile – regionale,
– garantisce la formazione universitaria e postuniversitaria, nonché la ricerca scientifica, collegata all’attività svolta;
– promuove ogni ricerca o azione diretta a favorire la crescita socio-culturale ed imprenditoriale del territorio, sia in termini qualitativi che quantitativi, a livello locale, nazionale e internazionale, assumendo come criterio fondamentale delle proprie attività l’innovazione culturale, tecnologica ed organizzativa;
– promuove e valorizza il patrimonio culturale della provincia di Avellino, i luoghi della cultura e le attività culturali in genere;
– favorisce la creazione di iniziative ed imprese innovative, in grado di dare valore aggiunto al territorio;
– organizza e gestisce attività culturali, artistiche e ricreative in genere, comunque di interesse sociale, tese alla promozione e diffusione della cultura;
– promuove la cultura della legalità, della pace tra i popoli, dei diritti umani, civile, sociali e politici;
– svolge attività di divulgazione e di formazione della conoscenza della storia della tecnica, dell’industria e del lavoro, nonché del sapere tecnico-scientifico nelle sue interazioni con altri settori disciplinari e nei diversi contesti sociali, con particolare riferimento al ruolo della scienza, della letteratura e della tecnica nel mondo moderno ed alle prospettive ed alle nuove frontiere dei saperi e delle tecnologie;
– promuove e realizza attività permanenti di ricerca in campo storico e tecnico-scientifico;
– organizza musei, archivi, biblioteche, mostre, gallerie, anche mediatiche, manifestazioni, eventi convegni, corsi per la valorizzazione di quelle personalità, avellinesi o irpine, che si sono distinte negli anni in tutte le varie branche del sapere;
– gestisce il patrimonio costituente il fondo di dotazione di cui al successivo articolo 6;
– esercita tutte quelle attività comunque connesse, strumentali o secondarie, a quelle di cui i precedenti alinea;
– cura la proiezione di spettacoli cinematografici ei ogni genere, nonché l’organizzazione di eventi culturali e la rappresentazione di spettacoli teatrali e musicali;
– organizza lo svolgimento, in proprio e/o in collaborazione con altri soggetti, pubblici o provati, di attività di produzione cinematografica, della fotografia, della editoria, della moda e dello spettacolo;
– organizza e promuove forum, iniziative di studio, iniziative di dibattito, di ricerca, di elaborazione e di formazione sulle tematiche legate alle arti audiovisive;
– gestisce lo svolgimento in proprio e/o in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, di attività di produzione teatrale musicale, pubblicistica ed editoriale, nonché òla valorizzazione del made in Italy nel settore della moda e delle eccellenze italiane e locali;
– attraverso la forma del comodato d’uso gratuito gestisce, in forma diretta o indiretta, l’intero spazio “Cinema Eliseo”, con tutti i beni che lo compongono, necessariamente in funzione della sua destinazione e fruizione culturale, nonché il Teatro comunale Carlo Gesualdo, Villa Amendola ed i beni di proprietà comunale che successivamente le saranno affidati dall’Amministrazione, attraverso delibera di giunta.
Art. 6 – Patrimonio.
Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
1) conferimenti di denaro o di beni, mobili ed immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da Terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione:
2) acquisti di beni mobili ed immobili, operati dalla Fondazione con il ricavato dalla vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;
3) i beni immateriali come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le produzioni, i brevetti, le idee innovative, i know how, le opere d’arte o di ingegno che siano in ogni caso imputabili all’attività svolta dalla Fondazione;
– rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalla attività costituenti il fondo di dotazione;
– elargizioni, donazioni, lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati ad integrare il fondo di dotazione;
– sovvenzioni, contributi o altre provvidenze riconosciute dall’Unione Europea, dallo Stato e da Enti Territoriali in genere;
– apporti o conferimenti di denaro, di servizi, di attività, di beni, materiali o immateriali, di mobili o immobili, o di altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, dai Partecipanti o da terzi, soggetti pubblici o privati, senza vincolo di destinazione al fondo di dotazione;
– ricavi rivenenti dallo svolgimento delle attività connesse, strumentali o secondarie per come previste nel precedente articolo 5;
– le singole iniziative di crowdfunding e di partecipazione diffusa a sostegno delle attività svolte negli ambiti della vocazione statutaria;
– eventuali altri contributi di Enti pubblici e locali, di società a partecipazione pubblica e di partecipanti istituzionali, accettati nei modi e nelle forme previsti dal presente Statuto;
– donazioni e sponsorizzazioni, da parte di privati, accettate ai sensi del presente Statuto;
– i contributi previsti dal Ministero per i Beni e le Attività culturali per gli Istituti culturali, nonché ogni altro contributo, pubblico o privato, debitamente accettato nei modi e nelle forme previsti dal presente Statuto.
Art. 7 – Esercizio finanziario.
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Non è prevista la distribuzione di utili e/o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, salvo che sussista in tal senso un obbligo di legge.
Gli avanzi di gestione annuali andranno innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione, eventualmente necessaria a seguito della riduzione dello stesso per perdite, e solo, per la differenza, per il potenziamento delle attività della Fondazione, o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento ed il miglioramento dell’attività svolta.
Art.8 – Membri della Fondazione.
I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.
Art. 9 – Fondatori.
Sono Fondatori tutte le persone, fisiche o giuridiche, pubbliche o private, italiane, straniere o sovranazionali che partecipano al raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione, per come definiti dal presente statuto.
Inizialmente è Socio Fondatore il Comune di Avellino.
Art. 10 – Partecipanti.
Rivestono la qualità di Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, italiane, straniere o sovranazionali, che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all’incremento del fondo di dotazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazione d’opera, di servizi o di qualsiasi altro elemento suscettibile di valutazione economica.
L’ammissione del Partecipante è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su domanda dell’interessato, rivolta allo stesso consesso deliberante. La deliberazione conseguente è comunicata all’interessato ed annotata sul Libro dei Partecipanti.
Chi ha proposto domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunzi il Consiglio di Indirizzo, che a sua volta delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia stato appositamente convocato.
Art. 11 – Decadenze e recesso.
Decadono dalla qualifica, e quindi cessano di far parte della Fondazione, i Partecipanti che non abbiano eseguito la prestazione alla quale si erano impegnati entro la scadenza dell’esercizio finanziario, cioè al 31 dicembre di ogni anno.
Per i Partecipanti persone giuridiche, la decadenza può anche aver luogo per:
– estinzione per qualsiasi causa,
– apertura di procedura di liquidazione,
– fallimento o altra procedura concorsuale, anche stragiudiziale.
I Partecipanti possono recedere dalla Fondazione in ogni momento, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte.
I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.
I Fondatori possono decadere nei casi previsti dal secondo comma del presente articolo, nonché qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.
Art. 12 – Organi della Fondazione.
Sono organi della Fondazione:
– il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente,
– l’Assemblea di Partecipazione,
– il Direttore generale,
– il Tesoriere,
– il Revisore contabile,
Art. 13 – Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione è l’organo di governo della Fondazione.
13.1 – Nomina e composizione-
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri compreso il Presidente, che è di diritto il Sindaco in carica del Comune di Avellino.
Due dei membri sono nominati dal Sindaco su base fiduciaria.
Un membro è nominato dai soci Fondatori.
Un membro è nominato dall’Assemblea di Partecipazione.
I Consiglieri agiscono in piena autonomia ed indipendenza nell’esclusivo interesse della Fondazione per la realizzazione gli scopi previsti dal presente statuto.
Ogni componente del Consiglio dura in carica sessanta (60) mesi e può essere rieletto come membro del Consiglio per un solo mandato dopo la scadenza.
Non ci sono limiti alla rielezione, una volta trascorsi, dopo ogni mandato, ventiquattro mesi di sospensione.
L’elezione dei nuovi consiglieri avviene tre mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione.
A tal fine, il Presidente del Consiglio di Amministrazione invita coloro che ne hanno facoltà a provvedere alla designazione di competenza.
In via transitoria nei primi sei mesi di vita della Fondazione di Partecipazione, il Sindaco, nelle more della nomina dell’intero Consiglio di Amministrazione, potrà operare con pieni poteri per consentire l’avvio delle attività ed il raggiungimento degli scopi statutari.
13.2 – Modalità di convocazione.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce di norma in sessione ordinaria due volte all’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi componenti.
La convocazione viene diramata per iscritto dal Presidente con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data di riunione, indicando il giorno, l’ora ed il luogo della riunione ed il suo ordine del giorno.
La convocazione avviene mediante qualsiasi strumento che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento. Anche in mancanza delle suddette formalità, il Consiglio di amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i membri in carica e nessuno si opponga alla trattazione di determinati argomenti di cui si ritenga non sufficientemente informato.
La convocazione sarà pubblicata sul sito della Fondazione almeno sette giorni prima.
13.3 – Attribuzioni del Consiglio.
Al Consiglio compete:
13.4 – Decisioni del Consiglio
Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide se presenti almeno due componenti ed il Presidente.
Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti e sempre con votazione palese.
In caso di parità di voto, è approvata la delibera cui accede il voto favorevole del Presidente.
L’incarico di Consigliere non dà diritto a remunerazione.
Art. 14 – Decadenza o revoca.
Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
Costituiscono motivo di revoca:
– le gravi inadempienze o il manifesto contrasto con i principi espressi dal presente statuto;
– la protratta astensione dalle attività di gestione dell’ente;
– la sopravvenuta incapacità di agire e/o la perdita del libero godimento dei propri diritti patrimoniali dovuta a interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna penale esecutiva;
– la gestione infedele del patrimonio della Fondazione.
In tutti i casi in cui venga a mancare un Consigliere, il Presidente o chi ne fa le veci, o uno qualunque dei componenti del Consiglio in caso di inerzia, deve provvedere, nel rispetto delle designazioni e delle modalità di cui al presente statuto, a sollecitare la nomina di un nuovo membro ad opera dell’Ente o dell’organo che aveva espresso il Consigliere revocato o decaduto e secondo le modalità di volta in volta previste dallo statuto.
Il consigliere così nominato dura in carica fino alla scadenza dell’intero Consiglio.
Art. 15 – Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è conferita la rappresentanza legale della Fondazione.
Il Presidente è affiancato da un Consigliere, da lui nominato Vice Presidente, il quale lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Il Presidente
– convoca il Consiglio di amministrazione e lo presiede;
– convoca l’Assemblea di partecipazione e la presiede;
– stabilisce l’ordine del giorno delle rispettive riunioni;
– nomina il Direttore generale, su base fiduciaria tra le persone aventi i requisiti previsti dal successivo art. 18;
– sottoscrive gli atti della Fondazione e provvede all’adempimento delle deliberazioni;
– sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
– cura l’osservanza dello statuto e ne promuove, nei limiti da esso stabiliti, la riforma qualora ciò si renda necessario e sia consentito dalla legge e dallo statuto stesso;
– provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed ai rapporti con le autorità tutorie;
– adotta, in caso di comprovata urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo possibile al Consiglio di amministrazione;
– accetta ogni contributo, donazione, oblazione, lascito, sponsorizzazione o elargizione qualunque titolo effettuata alla Fondazione di un valore inferiore ad €. 5.000,00 (euro cinquemila e zero centesimi) o previa delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione negli altri casi previsto dallo statuto.
In caso di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente o il componente del Consiglio più anziano di età.
La carica di Presidente non dà diritto ad alcun compenso.
Art. 16 – Assemblea di Partecipazione.
Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell’articolo 10 del presente Statuto, è istituita l’Assemblea di Partecipazione.
L’Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all’anno.
L’Assemblea di Partecipazione:
– indica un (1) componente del Consiglio di Amministrazione,
– formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineato o da individuarsi.
L’Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora, indicando anche l’eventuale seconda convocazione, che andrà fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima convocazione.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Direttore generale, o, in alternativa, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.
Delle riunioni dell’Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l’Assemblea medesima e dal segretario all’uopo nominato.
Art. 17 – Deliberazioni dell’Assemblea di Partecipazione.
L’Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
In seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 18 – Direttore generale.
Art. 19 – Il Tesoriere.
Il Consiglio di amministrazione nomina un Tesoriere che è responsabile di mantenere in ordine la contabilità della Fondazione.
Il Tesoriere resta in carica cinque anni è può essere confermato per un massimo di due volte dopo la scadenza del suo mandato.
Il Tesoriere predispone materialmente i bilanci preventivi e consuntivi e si occupa del rispetto di ogni scadenza ed adempimento di legge; nella sua attività è coadiuvato e vigilato dal Revisore dei Conti, se nominato.
Il Tesoriere risponde del suo operato direttamente al Consiglio di amministrazione.
Il Tesoriere, se richiesto, può assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione, con il consenso del Presidente.
Art. 20 – Il Revisore contabile.
Il Revisore contabile è nominato dal Consiglio di amministrazione, individuato tra le persone iscritte nel registro dei Revisori dei conti solo nei casi previsti dall’art. 31 del D.Lgs.n. 117/2017, ovvero qualora l’Organo amministrativo lo ritenga opportuno.
Il Revisore è l’organo contabile e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
Può partecipare, se richiesto, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
Il Revisore contabile, se nominato, resta in carica cinque esercizi e può essere confermato per un massimo di due mandati consecutivi.
Art. 21 – Regolamenti interni.
Per disciplinare l’organizzazione e definire le strutture operativi e tutte le disposizioni necessarie all’esecuzione del presente statuto, la Fondazione potrà dotarsi di uno o più regolamenti interni.
I regolamenti sono approvati dal Consiglio di amministrazione, sentito, in maniera vincolante, il Direttore generale.
Art. 22 – Requisiti.
I componenti degli Organi della Fondazione sono scelti tra cittadini italiano aventi capacità legale, di specchiata moralità e di probità indiscussa e i cui requisiti di esperienza e idoneità etica siano confacenti ad un ente senza scopo di lucro.
La scelta è operata con modalità di designazione e di nomina ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità.
Non si può essere nominati componenti degli organi della Fondazione per più di due mandati consecutivi.
Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione:
Restano comunque salvi gli effetti della riabilitazione.
Art. 23 – Denominazione e Segni distintivi.
La Fondazione ha diritto esclusivo sull’utilizzo del suo nome, nonché di tutti i simboli e/o loghi utilizzati per la comunicazione e la dissuasione della propria attività.
Esclusivamente la Fondazione avrà diritto di avvalersi del marchio della medesima, purchè le condizioni di utilizzo del marchio non siano contrarie ai principi del presente statuto, né arrechino danno all’immagine della stessa. A tal fine ciascun soci o consigliere è tenuto a comunicare senza indugio ogni nuovo utilizzo del marchio al Consiglio di amministrazione affinchè nel promuova la tutela.
In caso di scioglimento del rapporto con il singolo aderente o componente di un organo della Fondazione è fatto divieto a costui di fare qualunque uso del marchio della Fondazione.
Art. 24 – Libri e scritture contabili.
La Fondazione, oltre a quanto stabilito nelle norme del presente statuto, tiene il Libro dei soci ed il Libro delle riunioni del Consiglio di amministrazione.
I libri sono custoditi sotto la responsabilità del Consiglio di amministrazione, presso la sede alla Fondazione.
La Fondazione, inoltre, tiene – ove richiesto dalla legge – il Libro giornale, il Libro degli inventari e tutti gli altri libri o registri contabili che risultino necessari per l’espletamento della propria attività ed in relazione alla qualificazione di persona giuridica di diritto privato.
Nella tenuta dei libri si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni del codice civile.
Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali o altre attività per le quali ciò sia richiesto dalla normativa tributaria, o al fine di godere di particolari agevolazioni, per esse verrà tenuta una contabilità separata ed il relativo rendiconto verrà allegato al bilancio annuale.
Art. 25 – Scioglimento.
In caso di scioglimento, il patrimonio della Fondazione non potrà essere diviso tra i soci.
E fatto salvo il disposto dell’art. 32 del codice civile.
Art. 26 – Clausola arbitrale.
Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione, validità, saranno deferite ad un Arbitro unico nominato dal Presidente della Camera Arbitrale di Avellino.
Art. 27 – Norme di rinvio e transitorie.
Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.
In fase di avvio della Fondazione, i costi primari saranno sostenuti dal Comune di Avellino con fondi a ciò destinati dalle disponibilità finanziarie.