Confsal: “Il buono pasto non è legato all’orario del pasto, ma alla durata del turno eccedente le ore lavorative”
Attualità
La CONFSAL Funzioni Locali, rappresenta e osserva, che il lavoratore anche turnista, che supera le 6 ore lavorative stabilite per CCNL può usufruire del ” BUONO PASTO ” con diritto alla pausa (cfr Cassazione Sentenza n. 5547/2021) .!
Per consolidata giurisprudenza, il diritto alla fruizione del ” BUONO PASTO ” è al fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (cfr Cassazione n. 31137 del 28.11.2019) ed è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (cfr Cassazione n. 22985 del 21 ottobre 2020).
La Suprema Corte ” richiama anche il Decreto Legislativo n 66 del 08 aprile 2003 (attuazione delle direttive n. 93/104/CE e n. 2000/34/CE) concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro art. 8 a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa giornaliero che eccede alle 6 ore, al fine del recupero delle energie psico-fisiche e dell’eventuale consumazione del pasto, così come disciplinate dai CCNL “.
Il diritto alla fruizione del ” BUONO PASTO ” è disciplinato dai CCNL e CCDI per tutti i lavoratori contrattualizzati pubblici e privati .
Pertanto tale diritto per TUTTI i lavoratori è stato riconosciuto anche da una consolidata giurisprudenza negli anni disciplinato dalle vigenti norme legislative che recepiscono le direttive europee di cui in epigrafe richiamate .
LA CONFSAL FUNZIONI LOCALI SARA’ SEMPRE ATTENTA E VIGILE AI DIRITTI E TUTELE DEI LAVORATORI .!
Il Coordinamento Provinciale Federazione CONFSAL Funzioni Locali Benevento e provincia
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