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Confsal:    la responsabilita’ erariale  dei dirigenti pubblici per disorganizzazione amministrativa e degli obiettivi da raggiungere nella pubblica amministrazione (cfr corte dei Conti, sezione giurisdizionale sicilia, sentenza n. 355/2018) “.!

Confsal: la responsabilita’ erariale dei dirigenti pubblici per disorganizzazione amministrativa e degli obiettivi da raggiungere nella pubblica amministrazione (cfr corte dei Conti, sezione giurisdizionale sicilia, sentenza n. 355/2018) “.!

6 Maggio 2021 | by Redazione Bn
Confsal:    la responsabilita’ erariale  dei dirigenti pubblici per disorganizzazione amministrativa e degli obiettivi da raggiungere nella pubblica amministrazione (cfr corte dei Conti, sezione giurisdizionale sicilia, sentenza n. 355/2018) “.!
Attualità
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Riceviamo e pubblichiamo nota stampa Confsal:

“La CONFSAL Funzioni Locali, rappresenta e osserva, che ” la responsabilità erariale dei Dirigenti Pubblici per disorganizzazione amministrativa è connesso agli obiettivi e dei risultati da raggiungere per  l’erogazione dell’indennità di posizione e di risultato “.!
Al Danno Erariale, possono incorrere anche gli stessi Amministratori e Nucleo di Valutazione (cfr Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Sicilia, Sentenza n. 355/2018) .!
Il  divieto di erogazione dell’indennità di posizione e di risultato ai Dirigenti Pubblici, è disciplinato dall’art. 21 del Decreto Legislativo n. 165/2011 (T.U. Pubblico Impiego), ” recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,  ove si aggiunge il comma 1 bis, cui  prevede : che la violazione sul  dovere-obbligo  di vigilanza da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall’Amministrazione, comporta, come sanzione a carico del Dirigente, la decurtazione della retribuzione di Risultato, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all’ottanta per cento “.!
La CONFSAL Funzioni Locali, osserva e rappresenta altresì, che tra le responsabilità dirigenziali è da annoverarsi anche quella introdotta dall’art. 7 della Legge n. 69/2009 sulla certezza dei tempi di conclusione del procedimento amministrativo, che ha modificato l’art. 2 introducendo l’art. 2 bis della Legge n. 241/1990 che statuisce, la mancata emanazione del provvedimento nei termini prescritti  e  costituisce, elemento di valutazione della responsabilità dei Dirigenti della Pubblica Amministrazione, anche per eventuali danni all’Ente e all’Erario .!
Difatti, si ritiene che la performance e gli obiettivi da raggiungere nella Pubblica Amministrazione, sono collegati all’economicità, trasparenza e alla efficienza dei servizi pubblici da rendere agli stessi   cittadini-contribuenti .
La CONFSAL Funzioni Locali,  osserva inoltre,”  che l’aumento automatico del Fondo incentivante è assolutamente contrario alla logica delle previsioni  in materia di retribuzione accessoria, a prescindere dalla disponibilità delle risorse in bilancio, con dirette responsabilità erariali anche per  Amministratori e Nucleo di Valutazione (cfr Corte dei Conti, Sezione Veneto, n. 98/2015) ” .
Secondo l’art. 18,, comma 2, del Decreto Legislativo n. 150/2009 c.d. Brunetta, “E’ vietata la distribuzione in maniera indifferenziata sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto  “.!
Anche l’osservanza e l’attuazione del C.A.D. (Codice dell’Amministrazione Digitale)che compete ai Dirigenti Pubblici ai sensi dell’art. 12, comma 1 ter, del Decreto Legislativo n. 82/2005, costituisce elemento” rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale degli stessi Dirigenti ” degli Enti Locali, ferma restando la responsabilità dirigenziale e le altre forme di responsabilità prevista dalla Legge .
All’uopo, alla luce di tutto quanto osservato, si ritiene che la questione relativa alla determinazione del compenso dirigenziale per gli incarichi ad “Interim vada letta nell’ambito della finalità delle disposizioni di cui all’articolo 2 bis del Decreto Legge n. 78/2010 atte a perseguire un sempre più stretto contenimento della spesa del personale pubblico per concorrere al rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed al conseguimento degli obiettivi di programmazione economica soprattutto per gli Enti Locali dichiarati in DISSESTO FINANZIARIO “.!
LA CONFSAL FUNZIONI LOCALI RITIENE CHE l’EFFICIENZA, TRASPARENZA, LEGALITA’, ECONOMICITA’ E QUALITA’ DEI SERVIZI PUBBLICI SONO RISORSE PATRIMONIALI E CULTURALI DA DIFENDERE NEGLI INTERESSI SIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE DEI CITTADINI-CONTRIBUENTI TARTASSATI .! “

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