La federazione provinciale irpina di Sinistra Italiana interviene su quella che definisce “l’incresciosa vicenda della realizzazione del biodigestore in Irpinia che nemmeno la sentenza del TAR Campania, con la quale si è acclarato che le procedure seguite dal Comune di Chianche sono risultate viziate da incompatibilità strutturali circa l’iter amministrativo seguito e che le incongruenze territoriali e ambientali esistenti, di riflesso, non sono state considerate dalla Commissione tecnica dell’ATO Rifiuti Avellino, ha stoppato…”.
“Non ci si orienta – si legge in una nota – da parte sia della regione Campania che dell’Ente d’ambito, verso una responsabile azione di resipiscenza che induca a soprassedere su tale localizzazione. Le tesi sostenute in questi quattro anni di continua iniziativa da parte del Coordinamento “# Nessuno tocchi l’Irpinia” e supportate con riconosciuto impegno da Comuni, imprenditori di filiera, associazioni e organizzazioni sindacali e di categoria, hanno trovato ragione nel pronunciamento della magistratura amministrativa che ha smentito quanto legittimato dalla stessa Struttura di servizio regionale per la valutazione di impatto ambientale.
E’ in tale contesto che rende chiare e incontestabili talune responsabilità politiche e amministrative ai danni della collettività che la Federazione Irpina di Sinistra Italiana, coadiuvata dalla rappresentante della Segreteria nazionale Serena Pellegrino e dalle senatrici Paola Nugnes (Componente della Commissione Ambiente e territorio), Elena Fattori (Vice Presidente Commissione Agricoltura) e Virginia La Mura (Componente della Commissione per le questioni regionali) , ha inteso promuovere un’iniziativa di sollecitazione parlamentare favorendo la presentazione di una circostanziata interrogazione all’indirizzo dei Ministri dell’Interno e per l’Ambiente”. Questo il testo dell’interrogazione:
INTERROGAZIONE
Al Ministro dell’Interno
Al Ministro per l’Ambiente
Per sapere, premesso che:
La Regione Campania in data 12 maggio 2016, prima della proposta di aggiornamento del Piano Regionale dei Rifiuti Urbani, pubblica un avviso destinato ai singoli comuni escludendo gli Ambiti Territoriali Ottimali – A.T.O. territoriali e provinciali per localizzare gli impianti industriali di trattamento della Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani-FORSU di tipo aerobico o integrati del tipo “anaerobici/aerobici” per la produzione di energia, pari a un trattamento di 30.000 tonnellate annue;
in data 13 settembre 2016, in provincia di Avellino, i soli comuni che presentano in prima istanza la suddetta manifestazione d’interesse sono a) Montella – che si candida contemplando sul proprio territorio un’area “A.S.I.” riconosciuta come compatibile per tale scopo in quanto facente parte del Piano Regionale territoriale della Regione Campania; b) Conza della Campania (che successivamente ritirerà la propria disponibilità) ; c) Chianche;
la riproposizione della candidatura di quest’ultimo comune avviene in un’area a) localizzata in un P.I.P urbanisticamente scaduto da oltre trent’anni, mai realizzato e per giunta oggetto di un successivo sequestro da parte delle Autorità giudiziarie per motivi ambientali; b) che è parte integrante dell’areale di pregio della D.O.C.G. del “Greco di Tufo” che è l’unica economia territoriale esistente e intorno alla quale si sta delineando un importante sviluppo del settore vitivinicolo e della filiera eno-turistica ; c) posta in buona parte entro i limiti di rispetto del contiguo bacino del fiume Sabato; d) a dieci metri dal passaggio a livello della linea ferroviaria “Avellino-Benevento ( in corso di elettrificazione ) ; e) in una rete di collegamento viaria fatta solo di strade provinciali e comunali dove il più vicino casello autostradale si trova a ben 23 km di distanza su un tratto che attraversa i centri abitati di ben quattro comuni; f) che è geo-morfologicamente tanto preziosa quanto delicata in quanto continuamente interessata da eventi franosi e alluvionali;
il Sindaco di Chianche, arch. Carlo Grillo, nonostante queste oggettive persistenze che riguardano la realizzazione di un impianto industriale ambientale di notevole portata, dalla chiara ricaduta territoriale intercomunale, attua le sue scelte solo attraverso lo stretto adempimento burocratico monocratico senza coinvolgere il Consiglio comunale, tantomeno i comuni limitrofi attraverso una Conferenza dei Servizi, la popolazione locale e gli operatori della filiera enologica fortemente presenti nell’areale anche in forme organizzate associative territoriali e consortili provinciali, relegandola alla stregua di un’ordinaria opera pubblica municipale;
in data 27/11/2017 la Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti della filiera “RSB” della Regione Campania emette il Decreto dirigenziale n.42 concedendo al Comune di Chianche il relativo finanziamento in termini di anticipazione e di provvisorietà predisponendo l’erogazione di € 899.059,12 imputandoli sul relativo capitolo di bilancio afferenti i Fondi strutturali europei di “ FSC 2014/2020”;
la Legge regionale n. 14 del 26 maggio 2016 all’art. 34 prevede che siano i Piani d’ambito elaborati dagli A.T.O. ad adottare i relativi programmi d’investimento per gli adeguamenti e gli ammodernamenti degli impianti esistenti e per quelli di nuova costruzione attribuendo, quindi, ad essi l’ individuazione dei siti nei quali realizzarli nel proprio territorio di competenza;
l’A.T.O. Rifiuti Avellino realizza a tal fine una manifestazione d’interesse che si conclude con la disponibilità, avanzata dagli stessi comuni, all’insediamento di un biodigestore di tipo anaerobico sul proprio territorio da parte dei comuni irpini di Chianche, Domicella, Montella e Savignano Irpino;
nel frattempo si costituisce un movimento di opinione territoriale che vede uniti Comuni, associazioni, movimenti e imprenditori di settore che ritiene fortemente dannoso per la sostenibilità economica e ambientale della zona l’introduzione in un’area di pregio agricolo che non presenta alcuna caratteristica di garanzia e tutela prevista dalla normativa nazionale e regionale in materia di insediamenti industriali
della filiera dei rifiuti e che è stata attuata in disprezzo di ogni buona norma di rispetto di democrazia dei territori e delle popolazioni locali;
con la delibera del Consiglio d’Ambito n. 1 del 20 gennaio 2020 si procede alla nomina di una commissione esterna di esperti coadiuvati comunque dal Direttore Generale dell’Ente d’Ambito, ing. Annarosa Barbati, per valutare le peculiarità e le compatibilità dei quattro siti disponibili;
l’esito della suddetta Commissione tecnica avviene a seguito di elementi di valutazione che vertono soprattutto sulle compatibilità impiantistiche senza un’analisi comparativa con l’ambito urbanistico territoriale, con le questioni legate alla logistica, con le implicazioni socio-economiche e la sostenibilità ambientale pervenendo alla stesura di una non prevista classificazione delle diverse alternative valide che vede inspiegabilmente il seguente posizionamento: Chianche, Montella e Savignano Irpino;
L’organo esecutivo dell’A.T.O. Rifiuti Avellino assume l’operato della Commissione tecnica con la delibera n. 7 del 13.07.2020, la quale non si è limitata ad una valutazione preliminare sulla idoneità delle richieste pervenute ma entra nel merito della scelta di competenza dell’Ente d’Ambito espropriando di fatto il luogo deputato dell’Assemblea generale dei Sindaci, mai convocata su tale delicato argomento;
il TAR Campania, con sentenza n. 840/2021 ha accolto il ricorso presentato contro la previsione di localizzazione del biodigestore a Chianche prodotto da diversi comuni dell’areale DOCG;
la sentenza assume un importante significato che va oltre quello strettamente giuridico-amministrativo. Infatti il provvedimento dà ragione ai tre comuni ricorrenti dell’areale del “Greco di Tufo” Tufo, Altavilla Irpina e Santa Paolina, che si sono opposti all’iter seguito dal comune di Chianche che non prevedeva il ricorso alle diverse e selettive autorizzazioni relative alla determinante Valutazione Impatto Ambientale erroneamente non ritenuta necessaria dalla stessa struttura regionale ;
trattasi di un procedimento di valutazione “ex ante” degli effetti prodotti sull’ambiente da determinati interventi progettuali, il cui obiettivo è proteggere la salute umana. Il collegio ha dato ragione ai comuni ricorrenti, quali enti territoriali territorialmente interessati, ai sensi dell’art. 19 comma 3 del T.U.A., in quanto il comune di Chianche non ha mai loro comunicato l’avvenuta pubblicazione dell’ avvio del procedimento;
le motivazioni addotte per la sentenza riguardano elementi strutturali avente una natura di irreversibilità a partire dalla localizzazione in area circondata da vigneti di pregio e riconosciuta dal Piano Territoriale Coordinamento Provinciale come caratterizzazione a vocazione ambientale permanente e prevalente ;
per analoga questione la Procura della Repubblica presso il tribunale di Nocera Inferiore, dopo il pronunciamento del TAR che ha riscontrato le medesime irregolarità di Chianche, ha avviato una indagine a seguito della quale veniva disposto il sequestro delle somme stanziate dalla Regione per la progettazione, mentre nel caso in questione l’ATO si appresta a portare nell’Assemblea dei Sindaci l’approvazione di un Piano Rifiuti che prevede comunque la realizzazione di un impianto di biodigestione nel comune di Chianche scaricando su quest’organismo tutta la responsabilità di una evidente mala gestio;
nel frattempo la previsione progettuale è passata, dopo tre modifiche delle tipologie industriali di trattamento, da 14 a 22 milioni di euro.
di valutare, per quanto di propria competenza, se le procedure amministrative e le decisioni assunte dal Comune di Chianche e dai vertici dell’ATO Rifiuti Avellino siano state seguite nel rispetto degli adempimenti statutari e delle normative nazionali e regionali in materia di realizzazione impiantistica del ciclo integrato dei rifiuti;
se la decisione di localizzare nel comune di Chianche non costituisca pregiudizio, anche alla luce della sentenza del TAR Campania, per la sostenibilità ambientale, paesaggistica ed economia dell’areale di pregio della D.O.C.G. del “Greco di Tufo” e non induca a una responsabile azione di resipiscenza per le rispettive competenze la Regione Campania e l’ATO Rifiuti Avellino e a riconsiderare, pertanto, tale indicazione;
se sia legittimo perseverare sulla localizzazione nel sito di Chianche, nonostante pendino anche numerosi ulteriori ricorsi ammininistrativi intentati dai comuni di Montefusco e Petruro Irpino, dalla Provincia di Avellino, dalla Comunità Montana del Partenio e da diverse Organizzazioni regionali di categoria;
per quali ragioni pur essendoci dei comuni che hanno presentato la loro disponibilità, riconosciuta anche dall’Ente d’Ambito e che presentano oggettivamente delle condizioni di compatibilità che la localizzazione di Chianche non assicura sotto tanti aspetti, non si provveda a valutare tale localizzazione, che comporterebbe , tra l’altro, anche un indiscutibile notevole risparmio di risorse pubbliche e recuperare il tempo prezioso perduto per la realizzazione dell’impianto in questione.
Sen. Paola Nugnes
Sen. Elena Fattori
Sen. Virginia La Mura