Confsal: “lo stress da lavoro correlato e rischio improprio è stato riconosciuto dalla corte di Cassazione civile, sezione lavoro, con sentenza n. 5066 del 05 Marzo 2018”
Attualità
Riceviamo e pubblichiamo nota stampa
La CONFSAL Funzioni Locali, rappresenta e osserva, che la Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con Sentenza n. 5066 del 05 marzo 2018, ha riconosciuto la patologia per “STRESS DA LAVORO CORRELATO E RISCHIO IMPROPRIO” con obbligo di estensione della assicurazione INAIL contro i rischi e le malattie professionali negli ambienti di lavoro ai sensi degli artt. 1 e 3 del Testo Unico D.P.R. n. 1124 del 1965, con allegate tabelle .!
Difatti, l’INAIL si era costituita per il rigetto della domanda da parte della ricorrente, che si era vista rigettare dalla Corte di Appello (cfr sentenza n. 163/2012), la condanna dell’INAIL al pagamento della rendita per inabilità permanente in relazione alla malattia professionale contratta a causa dello “STRESS LAVORATIVO” .
La CONFSAL Funzioni Locali, all’uopo rappresenta, che la stessa Corte di Cassazione, nella sentenza n. 5066/2018, richiama anche una serie di sentenze di Cassazione e della Suprema Corte Costituzionale (cfr n. 179/1988 e n. 100/1991), ove si riconosce, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, in materia, in cui si rileva non soltanto il “rischio specifico proprio” della lavorazione, ma anche il c.d. “rischio specifico improprio”; ossia non strettamente collegato nell’atto materiale della prestazione del lavoratore ma collegato nella prestazione stessa : “per le attività prodromiche, per le attività di prevenzione, per gli atti di locomozione interna, le pause, le attività sindacali etc…ai sensi ex art. 1 Testo Unico D.P.R. n. 1124/1965, richiamato dal successivo art. 3 e artt. 32 e 38 della Costituzione ) .
La stessa Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 5066/2018, ha richiamato anche l’art. 10, comma 4, della legge n. 38/2000, ” sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l’origine professionale ” e l’art. 28, comma 1 bis, del Testo Unico sulla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, del Decreto Legislativo n. 81/2008 . che riconosce nell’infortunio anche la patologia da ” STRESS DA LAVORO CORRELATO”!
In Conclusione la stessa Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro (cfr Sentenza n. 5066/2018), porta a ritenere che sono indennizzabili TUTTE le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l’organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione, dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica (come per altro prevede oggi il Testo Unico sulla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 28, comma 1 bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i, che recepisce l’Accordo Quadro Europeo dell’08 ottobre 2004 e l’Accordo Interconfederale del 09 giugno 2008 .) .!
LA CONFSAL FUNZIONI LOCALI COME SEMPRE A TUTELA DEI DIRITTI E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SARA’ PRONTA IN FUTURO AD ISTITUIRE UN SERVIZIO LEGALE IN MATERIA .!
Il Coordinamento Provinciale Federazione CONFSAL Funzioni Locali Benevento e provincia
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