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Benevento| Confsal: “e’ danno erariale la copertura della polizza assicurativa a carico del bilancio dell’ente per amministratori e  dipendenti pubblici (cfr sentenza n. 243 del 12 ottobre 2017 della corte dei conti sezione giurisdizionale toscana)” .!

Benevento| Confsal: “e’ danno erariale la copertura della polizza assicurativa a carico del bilancio dell’ente per amministratori e dipendenti pubblici (cfr sentenza n. 243 del 12 ottobre 2017 della corte dei conti sezione giurisdizionale toscana)” .!

29 Gennaio 2021 | by Redazione Bn
Benevento| Confsal: “e’ danno erariale la copertura della polizza assicurativa a carico del bilancio dell’ente per amministratori e  dipendenti pubblici (cfr sentenza n. 243 del 12 ottobre 2017 della corte dei conti sezione giurisdizionale toscana)” .!
Attualità
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO NOTA STAMPA CONFSAL:
La CONFSAL Funzioni Locali, rappresenta e osserva, che secondo la Sentenza N  243 del 12 ottobre 2017  della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale della Toscana, gli oneri della copertura della polizza assicurativa devono essere a carico degli Amministratori e dipendenti pubblici dell ‘ Ente di riferimento per danni cagionati a terzi per responsabilità civile,  amministrative e contabile !
Difatti, I Giudici Contabili,  richiamano   nella predetta Sentenza n. 243 del 12 ottobre 2017 della Corte dei Conti della Toscana, l’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), che ha previsto la NULLITA’  , per illiceità della causa, del contratto assicurativo stipulato da un Ente pubblico a favore dei propri Amministratori per i rischi derivanti  dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi alla con la carica e riguardanti la  responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad Enti pubblici e la responsabilità contabile, sanzionando l’Amministratore che stipula il contratto ed il beneficiario della copertura assicurativa con il pagamento a titolo di danno erariale !
Tale norma, ha tradotto in legge, un principio più volte espresso nelle pronunce della Corte dei Conti circa l’ ILLEGITTIMITA’ della stipulazione da parte della Pubblica Amministrazione di polizze assicurative volte alla copertura di danni erariali dei propri amministratori e dipendenti pubblici (cfr Sezioni Riunite della Corte dei Conti Sentenza n. 707-A del 05 aprile 1991; Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regione Umbria, Sentenza n. 553/2002; Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna, Sentenza n. 95/2012; Corte dei Conti Sezione II Centrale, Sentenza n. 127/2011) .!
La CONFSAL Funzioni Locali, inoltre rappresenta, che secondo un orientamento della giurisprudenza contabile, ha evidenziato che l’assunzione da parte dell’Ente pubblico dell’onere della tutela assicurativa dei propri Amministratori e dipendenti pubblici, in ordine alla responsabilità amministrativa per danni alle pubbliche finanze, determinerebbe un effetto di ” DERESPONSABILIZZAZIONE” dei pubblici Amministratori e dipendenti i quali, in forza di tali polizze assicurative, pur gestendo risorse pubbliche ed esercitando pubbliche funzioni, non risponderebbero  mai personalmente dei danni agli Enti pubblici cui sono legati da rapporto di servizio NON sopportando neppure l’onere del premio assicurativo .!
La CONFSAL Funzioni Locali, osserva, che oltretutto, sarebbe la procedura palesemente illegittima in quando contrasta anche con l’art. 1 della Legge n. 20/1994 e con l’art. 28 della Costituzione, il quale dispone, che i funzionari e dipendenti degli Enti pubblici sono direttamente responsabili “secondo le Leggi Civili, penali e amministrative “, con conseguente esclusione della possibilità di estensione di tale ultima forma di responsabilità all’Ente di riferimento .!
LA CONFSAL FUNZIONI LOCALI COME SEMPRE  SARA’ ATTENTA E VIGILE A TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI E LAVORATORI RAPPRESENTATI E PRONTA A DENUNCIARE ALLA CORTE DEI CONTI EVENTUALI ILLEGITTIMITA’ CHE SI DOVESSERO RISCONTRARE NEGLI ENTI LOCALI DI RIFERIMENTO PER DANNI SIA  ALL’ERARIO CHE ALLE CASSE  DELL’ENTE .!

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