ORDINANZA FINALIZZATA ALLA TUTELA DELLE PERSONE E DEGLI ANIMALI DAI POSSIBILI DANNI DERIVANTI DALL’UTILIZZO DI FUOCHI ARTIFICIALI, PETARDI, BOTTI, RAZZI E SIMILI ARTIFIZI PIROTECNICI NEL TERRITORIO CITTADINO NEL PERIODO DI CAPODANNO DALLE ORE 24,00 DEL 30/12/2019 ALLE ORE 24,00 DEL 02/01/2020.
– IL SINDACO
PREMESSO che: –
-è consuetudine diffusa celebrare il Capodanno con l’accensione e lo sparo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici; – gli stessi, anche se ammessi alla libera vendita al pubblico, possono causare lesioni e gravi danni fisici, sia a chi le maneggia sia a chi ne venga fortuitamente colpito mettendo a rischio l’incolumità delle persone;
– il rumore intenso e il fumo generato dall’uso incontrollato di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici generano nei soggetti più fragili e negli animali fenomeni di forte stress, disorientamento e panico oltre che in generale possibili danni, diretti e indiretti, all’integrità fisica di chi ne venga fortuitamente colpito;
– è necessario garantire la sicurezza di ciascuno e migliorare le condizioni di vivibilità del territorio, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale soprattutto in circostanze dove l’esplosione dei suddetti petardi e simili si rende particolarmente critica;
– che negli ultimi periodi i livelli del PM 2,5 e del PM 10 hanno fatto registrare superamenti giornalieri seppur al di sotto del limite annuo massimo consentito;
RITENUTA sussistere, pertanto, la necessità di adottare un provvedimento atto a prevenire i fenomeni sopra descritti ai sensi dell’art. 54 c. 4 del D.L.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii.; VISTA la Legge 689/1981; VISTO l’art. 54 del T.U.E.L.; VISTO il D.M. 5 agosto 2008;
ORDINA -dalle ore 24.00 del 30 dicembre 2019 fino alle ore 24.00 del 02 gennaio 2020 il divieto di far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici sul territorio di Benevento, ed in particolare nei luoghi stretti e chiusi con presenza di persone e di animali; – che la presente ordinanza sia:
• pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Benevento, nonché sul sito istituzionale www. comune. benevento. it ; comunicata a mezzo flusso a tutti Dirigenti Comunali per quanto di rispettiva competenza; inviata al Prefetto di Benevento, alla Regione Campania, alla Questura, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Comando VV.F. e alla Polizia Municipale; data la massima divulgazione del presente dispositivo a mezzo stampa;
AVVERTE • fatte salve le sanzioni da norme di legge o di regolamento, l’inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, è punita con le sanzioni dell’art.7 bis del TUEL e dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 23.05.2017; • avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica