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Benevento| Confsal:”  divieto e onnicomprensivita’ di corresponsione compensi incentivanti alla dirigenza delle pubbliche amministrazioni locale e statale

Benevento| Confsal:” divieto e onnicomprensivita’ di corresponsione compensi incentivanti alla dirigenza delle pubbliche amministrazioni locale e statale

11 Dicembre 2020 | by Redazione Bn
Benevento| Confsal:”  divieto e onnicomprensivita’ di corresponsione compensi incentivanti alla dirigenza delle pubbliche amministrazioni locale e statale
Attualità
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Riceviamo e pubblichiamo nota stampa Confsal:
(Consiglio di Stato Commissione Speciale Pubblico Impiego, II SEZIONE,  Adunanza del 05  maggio 2004, n. 173/2004, Corte dei Conti Giurisdizione della Campania, Sentenza n. 348/2012 e art 24, comma 1 bis, Decreto Legislativo n. 165/2001, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 75/2017 TU. Pubblico Impiego) .!
La CONFSAL Funzioni Locali, rappresenta ed osserva, che come disposto dall’art . 24, , comma 1 bis, Decreto Legislativo n. 165/2001, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 75/2017 T.U. Pubbico Impiego, recepito e confermato  dal Consiglio di Stato della Commissione Speciale del Pubblico Impiego, nell’Adunanza del 05 maggio 2004, n. 173/2004, richiamando il testo del 3 comma dell’art. 24 del medesimo Decreto e delle Direttive-Circolari dei Dipartimenti della Funzione Pubblica e del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 49917 del 27 maggio 2004 e prot. n. DPP/ 14318/85/1.2.3 del 02 aprile 2005, così testualmente riportando il  comma 3   ” Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai Dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonchè qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa, i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente  alla medesima  amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della Dirigenza “.
Inoltre, sulla base delle disposizioni  enunciate da tali norme, il Ministero riferente, ha ritenuto di precisare che i compiti di istituto  rientrano  nelle ordinarie funzioni del Dirigente nella complessità e funzionalità dei servizi dell’Amministrazione, applicando la ” ONNICOMPRENSIVITA’ “,  e cioè, nell’evitare per lo stesso Ente di riferimento, possa caricarsi  di  maggiori costi sulle finanze  per l’ affidamento all’esterno  di incarichi professionali, che comunque, rientranti nei compiti e funzioni ordinarie di un Dirigente pubblico .
Difatti, anche la Corte dei Conti Giurisdizionale per Regione Campania, con Sentenza n. 348/2012, si è uniformata ai principi dettati dall’art. 24, comma 1 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 s.m.i. T.U. Pubblico Impiego, richiamando in sentenza, anche l’autorevole parere del Consiglio di Stato della Commissione Speciale del Pubblico Impiego nell’Adunanza del 05 maggio 2005, n. 173/2004, richiamando un  consolidato orientamento giurisprudenziale da tempo chiarito sul  ”  DIVIETO   PER   I DIRIGENTI    DELLA     PUBBLICA    AMMINISTRAZIONE       (LOCALE    E STATALE)   A      PERCEPIRE     COMPENSI     ASSOGGETTATI         AL REGIME     DELLA       “ONNICOMPRENSIVITA’   DEL   TRATTAMENTO    RETRIBUTIVO,  RICONDUCIBILE   A   POTERI  E   FUNZIONI   CONNESSI ALLA    QUALIFICA    RICOPERTA    DALLO      STESSO   DIRIGENTE   PUBBLICO     NON    POTENDOSI     SOTTRARSI       AI       NORMALI   COMPITI  DI   SERVIZIO (cfr in tema Consiglio di Stato, Sezione V, 05 maggio 1995, n. 419, del 09 settembre 1999; n. 1027, del 02 ottobre 2002; n. 5163, Cassazione Sezioni Unite del 04  gennaio 1995; n. 94, Corte dei Conti Sezione Puglia, del 03 luglio 2001 n. 524 e n. 952 del 13 dicembre 2004)  “.!
La CONFSAL Funzioni Locali, all’uo rappresenta, che questa ILLEGITTIMA PRASSI CONSOLIDATA è praticata maggiormente negli Enti Locali (Comuni, Province, Camere di Commercio, IACP etc…), causandone spesso, gravissimi danni all’ERARIO E ALLE CASSE DELL’ENTE E AI CITTADINI-CONTRIBUENTI .!
Sarebbe opportuno, che gli stessi Organi Ispettivi del Dipartimento della Funzione Pubblica e dei Ministeri delle Finanze e dell ‘Interno, coadiuvati dalla Guardia di Finanza, ai sensi dell’art 60, del Decreto Legislativo n. 165/2001 s.m.i T.U. del Pubblico Impiego, attivassero capillarmente visite ispettive presso TUTTI i Comuni di Benevento e provincia, al fine di verificare, una corretta applicazione delle vigenti norme sulla gestione in bilancio degli INCENTIVI  SULLE PROGETTAZIONI,  COMPENSI E INDENNITA’ DI RISULTATO LIQUIDATE ED ELARGITI  AI DIRIGENTI  DEGLI ENTI LOCALI DI RIFERIMENTO, CHE HANNO DICHIARATO OLTRETUTTO  GRAVI    DISSESTI FINANZIARI .!  
LA CONFSAL FUNZIONI LOCALI COME SEMPRE SARA’ ATTENTA E VIGILE A DENUNCIARE PUBBLICAMENTE EVENTUALI ELARGIZIONI ILLEGITTIME SUGLI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE; COMPENSI PROFESSIONALI PER l’AVVOCATURA E INDENNITA’ DI RISULTATO ELARGITI  PER I DIRIGENTI DEGLI ENTI LOCALI IN CONTRASTO ALLE VIGENTI  NORME CONTRATTUALI E LEGISLATIVE IN EPIGRAFE RICHIAMATE   ! 
Il Coordinamento Provinciale Federazione CONFSAL Funzioni Locali Benevento e provincia

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