Benevento| Confsal: “obbligo di timbratura per rilevazione presenze con badge elettronico (cartellino marcatempo) anche per gli avvocati della Pubblica Amministrazione (consiglio di stato sentenza n. 8166/2019;n. 4970/2017 e n.5538/2018 e Corte dei Conti sentenza n. 141/2008) .!
Attualità
Riceviamo e pubblichiamo nota stampa di Confsal:
La CONFSAL Funzioni Locali, rappresenta ed osserva, che con Sentenze del Consiglio di Stato n.8166/2019; n. 4970/2017 e n. 5538/2018 (quest’ultima conferma la Sentenza n. 1068 del 19.02.2018, Sezione Prima, del TAR Campania di Salerno , che fanno OBBLIGO PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DI ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO GIORNALIERO CON USO DI BADGE ELETTRONICO VALEVOLE ANCHE PER GLI AVVOCATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, alla pari di altri Dirigenti e dipendenti pubblici, così come già stabilito dall’art. 22, della Legge n. 724/1994, commi n. 1, 2, 3, 4 e 5 (osservanza in materia di orario di servizio e di orario di lavoro), seguite dalle Direttive e Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5508 del 30.11.1990; n. 8320 del 13.12.1991; n. 4797 del 20.10.1992; n. 893 del 09.03.1993; n. 3 del 22.02.1994; n. 7 del 24.02.1995 (ancora vigenti) .
Si premette, che tale IMPORTANTE tema, sull’OBBLIGO ED OSSERVANZA DELLA TIMBRATURA CON BADGE ELETTRONICO (Cartellino marcatempo) PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DI LAVORO E DI SERVIZIO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE E STATALE, sono state affrontate anche dalla Corte dei Conti (vedi Sentenza n. 141/2008 della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale della Regione della Liguria) .!
La CONFSAL Funzioni Locali, inoltre rappresenta e richiama, un’altra IMPORTANTE SENTENZA N. 1473/2007, Sezione Sesta, del Consiglio di Stato, ha deciso anche per i SEGRETARI COMUNALI, l’OBBLIGO ED OSSERVANZA per la rilevazione delle presenze giornaliere di lavoro e di servizio con Badge elettronico( cartellino marcatempo), alla pari di altri Dirigenti e dipendenti pubblici, richiamando in sentenza, anche precise circolari del Ministero dell’Interno n. 9400207/1720 del 21.03.1994 e n. 9406529/17200/16455 del 30.08.1994 .
La CONFSAL Funzioni Locali, OSSERVA che sarebbe utile ispezionare, presso TUTTI gli Enti Locali (Comuni, Provincia, Camera di Commercio, IACP etc…), al fine di accertarsi, se la DIRIGENZA E I SEGRETARI GENERALI degli Enti Locali di riferimento, USANO IL BADGE ELETTRONICO (CARTELLINO MARCATEMPO), alla pari di altri dipendenti pubblici, per la conseguente timbratura giornaliera e rilevazione delle presenze nel rispetto dell’orario di lavoro e di servizio, secondo quando disposto dalla Legge n. 724, art 22, commi 1, 2, 3, 4, 5 e le Circolari-direttive del Dipartimento della Funzione Pubblica e Sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti in epigrafe .
LA CONFSAL FUNZIONI LOCALI A TUTELA DI TUTTI I DIPENDENTI PUBBLICI LOCALI RAPPRESENTATI, OSSERVA E DENUNCIA CON UN APPELLO, SE SAREBBE UTILE, RAVVISARE NEGLI ENTI LOCALI DI RIFERIMENTO NEL RISPETTO DEI CCNL E LEGGI VIGENTI, UNA CAPILLARE ISPEZIONE AMMINISTRATIVA-CONTABILE, PER RILEVARE SE LA DIRIGENZA ED I SEGRETARI GENERALI, ALLA PARI DI ALTRI DIPENDENTI PUBBLICI, TIMBRANO REGOLARMENTE CON IL BADGE ELETTRONICO (Cd. CARTELLINO MARCATEMPO) PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE GIORNALIERE DI LAVORO E DI SERVIZIO .!
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