Le contraddizioni del dpcm del 3 novembre in merito all’attività delle agenzie immobiliari diventa una lettera indirizzata al premier Conte e al ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli. Ad inviarla il segretario generale Federcomtur, Claudio Pisapia, e il segretario nazionale Reazione di Federcomtur, Daniele Polverino, associazione che a livello provinciale in Irpinia è rappresentata da Frank Pennisi. Nella missiva, in pratica, è evidenziato come, in base alle norme anticovid della zona rossa, come pure di quella arancione, le agenzie possono restare aperte ma gli agenti immobiliari, non sono messi in condizione di svolgere il proprio lavoro. Ecco il testo.
Il paradosso dell’agente immobiliare: l’articolo 2 del DPCM del 3 novembre 2020, com’è noto, detta per la zona rossa e/o arancione, regole per la mobilità più rigorose per il contenimento del contagio.
In particolare l’articolo 2, in base alla lett. a) del comma 4 dell’articolo 2, prevede che “è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”.
La lettera b), dello stesso articolo prevede, inoltre, che “è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.
Pertanto, l’art.2 del suddetto DPCM, in base al combinato disposto delle lettere a) e b), prevede restrizioni alla mobilità verso altri comuni della stessa o di altre regioni.
La circolare del Ministero dell’Interno del 7 novembre ha, tuttavia, chiarito che per quanto riguarda gli spostamenti, di cui alla lettera b), questi sono consentiti “non solo per le consuete cause giustificative indicate già nella norma (la quale include anche i motivi di studio), ma anche quando sia necessario svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza, domicilio o abitazione. In forza di tale previsione risulterà dunque possibile lo spostamento per recarsi, solo a titolo di esempio, presso uffici pubblici, esercizi commerciali o centri servizi (es. per assistenza fiscale, previdenziale, ecc.) quando essi non siano presenti nel proprio territorio comunale”.
In zona rossa (e/o arancione), le agenzie immobiliari sono inserite in quelle categorie di attività che possono stare aperte, teoricamente potrebbero lavorare.
Potrebbero solo teoricamente e con tanti errori e punti interrogativi, perché nel DPCM sono indicati chiaramente, i codici ateco presso i quali, chi esce con tanto di autocertificazione, si può recare.
Paradossalmente in questi codici, non ci sono le agenzie immobiliari.
Inoltre, se esiste il divieto addirittura di poter fare una passeggiata tra persone che non siano congiunti, come si potrà mai accompagnare un cliente a visitare un appartamento che si gestisce in fitto o in vendita.
E ancora ad avvalorare tale concetto, ci da supporto il fatto che se l’appartamento è abitato, si entrerebbe in contatto con persone estranee; tutto ciò è vietato dal DPCM.
Quindi, gli agenti immobiliari non possono svolgere il proprio lavoro.
“Il danno e anche la beffa” : il danno, perché stare aperti comporta costi fissi e variabili come utenze, personale ecc, la beffa, perché stando aperti non si ha diritto ai Ristori incentivi ecc, che spetteranno a coloro che sono stati chiusi dal DPCM.
Pertanto, detto ciò, chiediamo al Governo che ha dimenticato e penalizzato la nostra categoria di fare chiarezza e dare ad un comparto importante e fondamentale come il nostro, regole certe, per evitare di incorrere in sanzioni, che potrebbero essere ancora più penalizzanti rispetto a decisioni più drastiche; il tutto, dovrà necessariamente essere corroborato da un piano di ristori ed incentivi.
In attesa di chiarimenti interpretativi da parte del Governo, riteniamo che anche la possibilità da parte dei clienti di visitare gli immobili, possa rientrare nelle cause giustificate indicate dal DPCM del 3 novembre.