Confsal: è danno erariale anche la sanatoria dei CCDI che superano i vincoli di spesa sul fondo del salario accessorio nella Pubblica Amministrazione
Attualità
Riceviamo e pubblichiamo nota stampa Confsal:
La CONFSAL Funzioni Locali, rappresenta, che secondo una sentenza della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Sicilia, Sentenza n. 157 del 16 aprile 2020), ha condannato per danni erariali Amministratori e funzionari di un Comune, per l’approvazione di un CCDI, superando i vincoli di spesa nel Fondo del Salario Accessorio del personale dipendente .
Difatti, la Procura contabile, ha richiamato l’art. 40, del Decreto Legislativo n. 165/2001 comma 3 bis, ove stabilisce, che le pubbliche amministrazioni, NON possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale e che siano in contrasto alla violazione dei vincoli e limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono NULLE ai sensi degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile .!
Per La Corte dei Conti, anche se sia stato fatto il recupero come previsto, NON viene a meno la responsabilità erariale nei confronti della Giunta Comunale, dei Revisori dei Conti e dei componenti di delegazione trattante di parte pubblica, diretti responsabili dell’approvazione del CCDI.
La CONFSAL Funzioni Locali, all’uopo rappresenta, che i CCNL e leggi vigenti, disciplinano rigorosamente i vincoli di spesa di bilancio sul Fondo del Salario Accessorio per il personale dipendente del Comparto Funzioni Locali, e stabilisce nel contempo, precise regole di vincolo sulla spesa del personale, salvo le dirette responsabilità amministrative-contabili dei Dirigenti e degli Amministratori e Revisori dei Conti dell’Ente, che approvano la sottoscrizione dei CCDI, in palese contrasto ai vincoli stabiliti dai vigenti CCNL e norme legislative.
Invero, una condotta dannosa per le casse pubbliche di un Ente Locale, potrebbero dare origine all’adozione di atti illegittimi da parte di amministratori e dirigenza, sia dalla sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati non conforme a legge, con clausole ” contra legem” contrastanti
con i principi della legislazione sul pubblico impiego o dei contratti collettivi nazionali di categoria .!
Come infatti, per i soggetti che compongono la Delegazione Trattante di Parte Pubblica (Dirigenza) incombe, una specifica responsabilità amministrativa, per eventuali danni arrecati all’Ente a seguito della sottoscrizione e applicazione del CCDI non conformi ai vincoli derivanti dalla Legge o dalle previsioni dei CCNL .
Adesso come previsto dalle vigenti norme di Legge e dai CCNL, TUTTI i CCDI devono essere trasmessi per via telematica, entro cinque giorni dopo la sottoscrizione, sia all’ARAN ed al CNEL .
La CONFSAL FUNZIONI LOCALI COME SEMPRE ATTENTA E VIGILE AD EVENTUALI ILLEGITTIMITA’ AMMINISTRATIVE-CONTABILI CHE SI RISCONTRERANNO NELLA SOTTOSCRIZIONE DEI CCDI DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DENUNCERA’ LE PREDETTE VIOLAZIONI ALLA CORTE DEI CONTI, ALL’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) E ALL’ISPETTORATO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E FINANZE PER RAVVISARE EVENTUALI DANNI CAUSATI A DANNO DELLE CASSE DELL’ENTE E DELL’ERARIO E CITTADINI-CONTRIBUENTI.!
Il Coordinamento Provinciale Federazione CONFSAL Funzioni Locali Benevento e provincia.”
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