Benevento| Confsal: assenza di obiettivi e la mancata verifica del risultato da parte del nucleo di valutazione determina illecita erogazione a ‘pioggia’ della retribuzione di risultato per i dirigenti pubblici per danno erariale e all’ente
Attualità
La CONFSAL Funzioni Locali, rappresenta, che con Sentenza n. 22 del 11 luglio 2019, della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Molise, la Procura contabile, ha condannato un Direttore pubblico, per aver provveduto a liquidare a “pioggia” la retribuzione di risultato ai Dirigenti, in assenza di previa assegnazione di obiettivi specifici da raggiungere e dell’indispensabile processo di verifica e valutazione del livello del raggiungimento, come prescritto dal vigente quadro normativo.
La CONFSAL Funzioni Locali, precisa, che indubbio, quindi, che la retribuzione di risultato per i Dirigenti pubblici, debba essere strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi prestazionali imprescindibilmente prefissati e corrisposta, sempre a consuntivo, nei limiti delle quote di produttività assegnate all’unità operativa e, comunque, nel rispetto delle disponibilità finanziarie della Pubblica Amministrazione, in relazione al raggiungimento, totale o parziale, del RISULTATO sull’efficienza e qualità dei servizi resi al cittadino-utente.!
Poi sarebbe anche utile, secondo il parere della CONFSAL Funzioni Locali, verificare le valutazioni sulla performance annuale con le schede individuali ai dipendenti emesse dagli stessi Dirigenti pubblici, per liquidare gli incentivi sulla produttività, differenziando con punteggi le prestazioni e l’efficienza dei servizi resi ai cittadini (esempio: se su 30 dipendenti 15 vengono penalizzati significa che i servizi resi al cittadino-utente non sono stati efficienti in qualità e produttività).!
La Procura contabile ha ricordato, che la retribuzione di Risultato e la produttività, dunque, sono corrisposte solo a seguito di valutazione annuale positiva, espressa e certificata dal soggetto cui compete la verifica dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi annualmente assegnati, non essendo suscettibile di corresponsione automatica in caso della previa specifica indicazione degli obiettivi da conseguire e/o del loro raggiungimento (in termini Cassazione Sezione Lavoro n. 9392/2017; n. 48/2016 e n. 14949/2015) e (Sentenze Corte dei Conti n. 457/2008; n. 46/2016 e Sezione II Appello n. 298/2012 e n. 241/2018) .
La CONFSAL Funzioni Locali, preso atto da una consolidata giurisprudenza, che l’indennità di Risultato per la Dirigenza pubblica, NON può essere liquidata se si riscontra l’assenza e la mancata verifica del risultato da parte del Nucleo di Valutazione e dagli stessi obiettivi raggiunti e prefissati dalla vigente normativa come prescritto dal Decreto Legislativo n. 150/2009 s.mi.., causando un grave danno sia all’Erario che all’Ente e ai cittadini contribuenti.
Pertanto, secondo le norme prescritte dai CCNL e Leggi vigenti, anche il Nucleo di Valutazione,” potrebbe incorrere per danni erariali nell’esame di raggiungimento degli obiettivi prefissati sulla liquidazione dell’indennità di Risultato ai Dirigenti.” !
LA CONFSAL FUNZIONI LOCALI, COME SEMPRE, SARA’ ATTENTA A VERIFICARE E DENUNCIARE ALLA CORTE DEI CONTI E ALL’ANAC U(AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE), LE ILLEGITTIMITA’ CHE SI DOVESSERO RISCONTRARE SULLE INDENNITA’ DI RISULTATO PER I DIRIGENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.!
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