In relazione alla diffida con cui l’Arcidiocesi di Benevento – Parrocchia San Modesto (notificata il 20.07.2020) ha invitato l’Amministrazione al pagamento del credito vantato in virtù della sentenza del Tribunale di Benevento n. 49/2015, contestando sostanzialmente l’intervenuta violazione del principio della “par condicio creditorum” in quanto il Comune di Benevento avrebbe provveduto al pagamento di altre poste passive successivamente alla dichiarazione del dissesto finanziario e avrebbe quindi utilizzato illegittimamente entrate a destinazione vincolata, i dirigenti Vincenzo Catalano (Avvocatura) e Raffaele Ambrosio (Gestione Economica), con una nota inviata al legale dell’Arcidiocesi di Benevento – Parrocchia San Modesto hanno evidenziato quanto segue:
– il credito deriva dalla sentenza n. 49 del 12.1.15, notificata in forma esecutiva il 26.10.15riconosciuta con delibera di C.C. n. 44 del 28.4.16 quale debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a) Tuel, in esito alla dichiarazione del dissesto finanziario lo stesso confluisce nella massa passiva di competenza OSL, mente degli arrt. 252 e segg. Tuel e 5 legge n. 80/2004.
– per quanto attiene i presunti pagamenti in violazione del principio della “par condicio credito rum”, come risulta da attestazione a firma del Segretario Generale dell’Ente di cui alla nota di riscontro già inviata (prot. 62963 del 8.7.19) per la medesima questione, si rileva che sono intervenuti pagamenti solo dei debiti finanziati con fondi a destinazione vincolata e, come tali, sottratti al citato principio. Dalla data della predetta nota all’attualità si è inoltre accertato che non sono intervenuti pagamenti di debiti ante dissesto, se non con fondi a destinazione vincolata in base a provvedimenti dei settori competenti;
– in relazione ai crediti che devono confluire alla massa attiva del dissesto, come tali di competenza della gestione dell’OSL, anche a seguito di riscossione coattiva, giudiziale, stragiudiziale o a mezzo emissioni di ruoli esattoriali, si è accertato che le somme incassate sono accantonate per essere trasferite al citato Organo di liquidazione.
“Per quanto sopra precisato – conclude la nota redatta dai dirigenti Catalano e Ambrosio – risultano totalmente infondate le contestazioni riportate nell’atto di diffida che si riscontra e non sussistono i presupposti normativi e di fatto per la richiesta di immediato pagamento del credito vantato dalla Sua assistita, confluito nella massa passiva del dissesto e subordinato alla definizione della relativa procedura”.