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Benevento| Obbligo mascherina negli esercizi commerciali e mercati: l’ordinanza di Mastella

Benevento| Obbligo mascherina negli esercizi commerciali e mercati: l’ordinanza di Mastella

7 Luglio 2020 | by Anna Liguori
Benevento| Obbligo mascherina negli esercizi commerciali e mercati: l’ordinanza di Mastella
Attualità
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IL sindaco di Benevento, Clemente Mastella,

  • considerato che è tuttora vigente l’obbligo di impiego delle mascherine nei luoghi chiusi e che è stato raccomandato il suo uso in quello all’aperto, fatto salvo l’obbligo di indossarla anche all’aperto negli spazi affollati e comunque ove la distanza interpersonale di almeno un metro non sia assicurata;

  • constatato che negli esercizi commerciali della città tale obbligo viene diffusamente disatteso sia da parte degli addetti alla vendita sia da parte della clientela che può essere costituita anche da persone provenienti da altre province e da paesi stranieri;

  • considerato, inoltre, che l’epidemia da Covid-19 non risulta completamente debellata anche nella Regione Campania, come dimostrano i focolai recentemente sviluppatisi (da ultimo l’improvviso aumento dei casi positivi in una provincia limitrofa a quella di Benevento);

ha emanato l’ordinanza sindacale n. 65136/2020 in base alla quale:

  • negli esercizi commerciali al chiuso, è fatto obbligo agli addetti alla vendita e alla clientela dell’uso delle mascherine;

  • è inoltre raccomandato, specie negli esercizi di limitate dimensioni, ii contingentamento delle persone all’interno dei locali attraverso la regolamentazione degli accessi;
  • è fatto carico ai titolari della licenza dell’osservanza dell’obbligo di cui sopra da parte del dipendenti e della clientela;
  • nei mercati all’aperto è fatto obbligo di indossare la mascherina in caso di affollamento e comunque quando la distanza interpersonale di almeno un metro non sia assicurata.

A tal proposito si ricorda che l’inosservanza della suddetta ordinanza, fatte salve le più gravi sanzioni previste da norme di legge o di regolamento, è punita con le sanzioni dell’art.7 bis del TUEL e alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 23.05.2017 e che a carico del titolari della licenza di commercio o della licenza di pubblico esercizio verrà comminata la sanzione interdittiva della chiusura dell’attività o dell’esercizio per un periodo che va da 5 a 30 giorni.

 

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