La vicenda che vede protagonista Vincenzo Coppola e la Camera di Commercio di Benevento. L’ente camerale mette ordine nella intricata vicenda. Fa una soprta di anamnesi e fa sapere quanto segue. “L’ente Camerale, successivamente all’apertura nei confronti del dirigente Coppola Vincenzo da parte della Procura della Repubblica di Benevento di un procedimento penale per i reati di peculato e di abuso d’ufficio, ha avviato, nei confronti del dipendente, il dovuto procedimento disciplinare, poi sospeso sino alla definizione di quello penale ai sensi dell’art. 55 ter del DLgs n. 165/2001. L’Ente, con provvedimento di Giunta Camerale, ha dunque sospeso dal servizio il dipendente, ai sensi dell’art. 9 del CCNL Area Dirigenza delle Regioni e Enti locali del 22-2-2010, comma 2, che prevede che “il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione e con sospensione dell’incarico anche nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale, anche se non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’ente disponga ai sensi dell’art. 55 ter D. Lgs n. 165.01, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale ai sensi dell’art. 10”. Il provvedimento di sospensione dal servizio è stato impugnato dal dr. Coppola dinanzi al Tribunale del Lavoro di Benevento che, rigettando i ricorsi da lui proposti , ha ritenuto pienamente legittimo l’operato della Camera di Commercio di Benevento dapprima con due ordinanze del Giudice del Lavoro in sede monocratica e in sede collegiale e, infine, con la sentenza n.133 del 31.1.2019 con le quali è stata confermata la correttezza dell’operato della Camera e con condanna del Coppola al pagamento delle spese del giudizio. Successivamente alla sentenza non definitiva del Tribunale Penale di Benevento del 22 febbraio 2019, che ha assolto, con rito abbreviato, il dr. Coppola con la formula “il fatto non costituisce reato” senza entrare nel merito del rapporto di lavoro , il dipendente ha chiesto la revoca del provvedimento di sospensione cautelare, richiesta che l’Ente Camerale ha ritenuto non accoglibile, tenuto conto: della pendenza dell’appello proposto dalla Procura della Repubblica avverso la sentenza penale di primo grado, della gravità dei supposti reati ascritti al dipendente ecommessi nell’esercizio delle sue funzioni (abuso di ufficio e peculato), del permanere della necessità di tutelare la Camera di Commercio di Benevento dal pregiudizio che dall’eventuale riammissione in servizio poteva derivarne per l’immagine dell’ente e per il buon andamento dell’attività amministrativa.
La decisione dell’Ente Camerale di non accogliere la richiesta del dr. Coppola di revoca del provvedimento di sospensione cautelare è stata inoltre assunta considerando, in punto di diritto, che il Tribunale di Benevento, nell’affermare (con le sopra richiamate pronunce) la legittimità della sospensione cautelare dal servizio adottata con la delibera della Giunta Camerale n. 12/2017 aveva evidenziato come “nell’adozione della sospensione cautelare, non viene in evidenza la minore o la maggiore probabilità che il dipendente risulti colpevole del reato o della grave infrazione disciplinare” (sentenza del Tribunale di Benevento n. 133/2019), e(come anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 206/1999) che “è la pendenza dell’accusa (ndr penale), come tale, che mette in pericolo interessi connessi dell’amministrazione, che la espone cioè ad un pregiudizio direttamente derivante dalla permanenza dell’impiegato nell’ufficio” (Decreto Tribunale di Benevento n. 9558/2018). Peraltro, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, essendo il provvedimento di sospensione cautelare una cautela preventiva, la valutazione di legittimità o meno della misura va effettuata sulla base del reato astrattamente ipotizzabile al momento dell’inizio dell’azione penale e non sulla base della pena eventualmente inflitta al termine del procedimento penale (in tal senso Cass. n. 17767/2006). Il Tribunale di Benevento, con ordinanzadel Giudice del Lavoro dr.ssa Cassinarin. 22563/2019, ha rigettato il ricorso proposto in via d’urgenza dal dr. Coppola, ritenendo legittima la decisione dell’Ente Camerale di non accogliere la richiesta del dr. Coppola di revoca della sospensione cautelare e di riammissione in servizioconcludendo che “Il comportamento della CCIAA appare dunque intrinsecamente coerente e non in contrasto con i principi di buona fede e correttezza, considerata la perdurante sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla contrattazione collettiva vigente per la sospensione cautelare e di valide ragioni di opportunità per il suo mantenimento …”.
Il Collegio del medesimo Tribunale del Lavoro , in diversa composizione , (Presidente dr. Flavio Cusani e relatore dr.ssa Adriana Mari )- ribadendo la correttezza della sospensione cautelare dal servizio disposta nei confronti del dr. Coppola dall’Ente Camerale ed evidenziando come “l’assoluzione dalle accuse penali non vale certamente a rendere illegittima la sospensione a suo tempo validamente disposta”- ha accolto il reclamo proposto dal dipendente avverso l’ordinanza di rigetto emessa dal Giudice del Lavoro dr.ssa Cassinari, ritenendo che lo stesso – nonostante la pendenza del processo penale per i reati di peculato ed abuso d’ufficio dinanzi la Corte di Appello Penale di Napoli la cui udienza è stata fissata per il prossimo 25 marzo 2020 -debba essere riammesso in servizio. L’EnteCamerale , dando esecuzione al provvedimento , ha provveduto a dare esecuzione alla pronuncia giudiziale riammettendo in servizio il dr. Coppola e consentendo al medesimo di fruire del periodo di ferie maturato in data precedente all’anno 2016.