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Avellino| Arriva l’ordinanza antismog, riflettori su combustione e abbrucciamenti

Avellino| Arriva l’ordinanza antismog, riflettori su combustione e abbrucciamenti

2 Febbraio 2020 | by Redazione Av
Avellino| Arriva l’ordinanza antismog, riflettori su combustione e abbrucciamenti
Attualità
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Pubblicata sul sito web del Comune di Avellino l’attesa ordinanza antismog annunciata dal sindaco Gianluca Festa e immediatamente in vigore. Il dispositivo punta quasi completamente sull’azzeramento di emissioni fuori controllo derivanti dalla combustione di biomasse e residui agricoli. Per le attività con forni a legna o materiali similari per la cottura di pane, pizze o altri alimenti è stabilito il divieto totale salvo che questi non siano dotati degli appositi sistemi di abbattimento dei fumi che filtrano imprigionandole le polveri sottili. Lo stesso discorso vale per impianti domestici e camini utilizzati per cottura e riscaldamento. Il materiale utilizzato per la comustione, inoltre, deve essere certificato, così come gli imianti sottoposti a manutenzione e controlli.

Divieto assoluto fino a fine febbraio, poi, per quanto riguarda, gli abbruciamenti dei vegetali in fondi agricoli. Mentre per i veicoli saranno effettuate delle verifiche a campione a cura dei vigili urbani attraverso l’opacimetro che permette di misurare la quantità di CO2 nelle emissioni derivanti da idrocarburi e gas di scarico.

Per chi non rispetterà l’ordinanza sono previste sanzioni anche pesanti. Ecco i punti salienti del dispositivo che, nella prima parte richiama anche lo spostamento del terminal bus da piazza Kennedy allo stadio Partenio-Lombardi come prima misura per arginare gli sforamenti di PM10,

1. Combustione di biomasse per attività produttive di panificazione e ristorazione.
Per le attività produttive di panificazione e ristorazione delle attività produttive di panificazione e ristorazione incluse pizzerie e gastronomie, il divieto di combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi in apparecchiature varie inclusi i forni chiusi o aperti e i foconi per le griglie salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili che garantiscano un abbattimento almeno dell’80% delle emissioni di polveri e che inoltre abbiano predisposto una presa fiscale a monte di tali sistemi ed una a valle per eventuali controlli.
Qualora un singolo sistema di abbattimento non garantisca la prestazione sopra indicata, si dovranno installare filtri, anche con tecnologie diverse, la cui prestazione garantisca il suddetto risultato (es. filtri grossolani a manica o ad acqua con ciclo chiuso più filtro elettrostatico per le polveri sottili).
I titolari delle attività produttive di panificazione e ristorazione ricadenti nel territorio comunale, devono comunicare al Comune, entro il 31/05/2020 mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., le seguenti informazioni: ragione sociale, indirizzo dell’attività, descrizione della combustione di biomasse utilizzata, tipo denominazione commerciale e marca del filtro installato in attuazione del presente provvedimento, efficienza del filtro installato relativa alla riduzione delle polveri sottili PM10, ditta installatrice, copia della dichiarazione di conformità fornita dall’installatore. L’inosservanza delle misure di cui al punto 1 sarà punita ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 con una sanzione amministrativa pecuniaria da va da € 25,00 ad €
500,0, stabilendo una somma minima pari a € 250,00. Trascorsi 30 giorni dall’accertamento della violazione, nel caso di ulteriore inosservanza di suddette disposizioni, si provvederà alla chiusura dell’esercizio commerciale, fino a quando il titolare dell’attività produttiva non avrà provveduto ad ottemperare a quanto prescritto.

2. Combustione di biomasse solide per impianti ed apparecchi domestici
Divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella) inclusi i caminetti tradizionali aperti e chiusi, nonché quelli a carbone fossile e stufe o cucine, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua sanitaria.
I possessori di tali impianti sono autorizzati all’utilizzo solo previa installazione di idonei sistemi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili di abbattimento delle polveri nella misura di almeno l’80%. Questi ultimi devono comunicare al Comune, entro il 31/05/2020 di aver installato tali dispositivi, allegando la certificazione tecnica attestante il sistema di abbattimento utilizzato.
L’inosservanza delle misure di cui al punto 2 sarà ai sensi delfiart. 7 bis del D.Igs. 267/2000 con una sanzione amministrativa pecuniaria da va da € 25,00 ad € 500,00 stabilendo una somma minima pari a € 250,00. Trascorsi 30 giorni dall’accertamento della violazione, nel caso di ulteriore inosservanza di suddette disposizioni, verrà inibito l’uso degli apparecchi a biomasssa solida fino a quando il proprietario non avrà provveduto ad ottemperare a quanto prescritto.

3. Utilizzo di biomasse a pellet
Per tutti gli impianti e gli apparecchi per i quali è consentita l’accensione ai sensi dei punti precedenti, la qualità del pellet deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe di qualità Al e A2 del combustibile.

4. Manutenzione degli impianti
Per gli impianti o apparecchi a biomassa solida di vetusta installazione, prima di ogni accensione stagionale, deve essere effettuata la manutenzione ad opera di operatori qualificati.
L’inosservanza delle misure di cui al punto 5 sarà punita ai sensi dell’art. 7 bis del D.Igs. 267/2000 con una sanzione amministrativa pecuniaria da va da € 25,00 ad €
500.0, stabilendo una somma minima pari a € 250,00.

5. Divieto totale di abbruciamento di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, giardini, parchi pubblici e privati su tutto il territorio comunale fino al 29/02/2020;

L’inosservanza delle misure di cui al punto 6 sarà punita ai sensi dell’art. 7 bis del D.Igs. 267/2000 con una sanzione amministrativa pecuniaria da va da € 25,00 ad € 500.0, stabilendo una somma minima pari a € 250,00.

6. Il controllo delle emissioni dei veicoli in atmosfera attraverso l’utilizzo dell’OPACIMETRO, in dotazione del Comando di Polizia Municipale, fino al 29/02/2020.
L’opacimetro è uno strumento utilizzato per determinare la quantità di idrocarburi e gas di scarico emessi nell’aria dai motori delle autovetture. L’analisi dei gas di scarico deve rispettare i valori limite delle rispettive carte di circolazione.
L’inosservanza delle misure di cui al punto 7 sarà punita ai sensi dell’art. 71, comma 1 e 6 del CDS con una sanzione pari a € 87,00 e prevede, altresì, l’obbligo di sottoporre il veicolo a revisione straordinaria presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile.

ordinanza 36

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