In data 28 maggio 2019 si è chiusa una annosa vertenza tra Comune e Provincia di Avellino, pendente presso gli organi di giurisdizione tributaria, circa il pagamento dei tributi ICI/IMU/TASI, relativa ad annualità fino al 2015, dovuti dalla Provincia su alcuni immobili di proprietà ed in particolare:
immobile in Corso Vittorio Emanuele utilizzato come sede dell’Ufficio Territoriale di Governo;
immobile in Viale Italia utilizzato come sede dell’Università del Vino;
immobile in Via Marotta utilizzato come sede dell’Ufficio Scolastico Provinciale;
locali direzionali in Corso Umberto I;
Nonché per le maggiori superfici imponibili alla tassa sui RSU rispetto a quelle già oggetto di dichiarazione, riscontrate presso gli Uffici dell’Amministrazione Provinciale in Corso Vittorio Emanuele. La Provincia ha provveduto, contestualmente alla sottoscrizione dell’atto di definizione, al pagamento, sia in contanti, mediante un accredito di 173.860,28 euro pervenuto presso la Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Bari in data 28/06/2019 sia mediante trattenuta di importi riscossi dal Comune per conto della Provincia a titolo di TEFA (Tributo per l’esercizio delle Funzioni Ambientali), determina dirigenziale n. 930 del 27 marzo 2019, dell’intera somma dovuta per tributo, sanzioni, interessi e spese, riconosciuta a seguito di sentenze passate in giudicato, per un importo complessivo di 730.963,27 euro.
Inoltre l’Amministrazione Provinciale ha definito gli accertamenti ancora sub-judice, usufruendo della riduzione delle sanzioni prevista dall’art. 48 ter del D.lgs. 546 del 15/12/1992 in caso di perfezionamento della conciliazione in corso di giudizio, con il versamento dell’ulteriore importo di 274.232,82 euro conseguendo un risparmio, per effetto dell’applicazione della normativa citata, di 74.302,27 euro.
La Provincia di Avellino, inoltre si è impegnata a corrispondere l’importo dovuto ai sensi di legge per tributo, sanzioni ed interessi, applicando i medesimi criteri definiti dagli avvisi di accertamento anche per le annualità 2016, 2017 e 2018, e a corrispondere tempestivamente per tutte le annualità successive i detti tributi, sempre sulla base dei criteri individuati, alle relative scadenze secondo le modalità ordinarie di versamento, risolvendo quindi definitivamente le controversie in corso con l’accordo sottoscritto che ha una ulteriore finalità deflattiva del contenzioso.