Avellino è ormai caos. Sono settimane che l’amministrazione ha deciso di elevare sanzioni amministrative nei confronti degli automobilisti non in regola con la ricevuta oraria di pagamento.
A. Tale atteggiamento della Pubblica amministrazione sarebbe corretto se la stessa rispettasse le regole della equa esistenza sulle arterie cittadine, escluso quanto annunciato dalla norma, di parcheggi a pagamento e parcheggi liberi così come previsto dal Codice della Strada, dal Ministero e da innumerevoli sentenze della Cassazione.
1. L’art. 7 punto 8 del Cds sancisce quanto segue: “8. Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quelle definite “A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente
individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”;
2. la circolare, prot. N° 1712 del 30.03.2012, del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ribadisce la necessità della presenza di parcheggi liberi in prossimità delle strisce blu e chiarisce il concetto di “Immediate vicinanze”.
3. La Cassazione sancisce l’illegittimità delle multe sulle strisce blu quando il Comune non abbia predisposto, in aree adiacenti, spazi adibiti alla sosta libera. Insomma, strisce blu e strisce bianche devono alternarsi, affinché l’utilizzo dei parcheggi a pagamento non diventi un business per Comune. (Cassazione n. 18575/2014), (ex multis, Trib. Roma n. 16885/2012), (Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 116/2007), (cfr. Cass. n. 16237/2006).
B. Allo stesso modo negli ultimi anni il Comune di Avellino non si è, negli anni, mai dotato di strumenti di pagamento (Parchimetri) adeguati alle esigenze del cittadino:
– i parchimetri non sarebbero regolari in quanto prevederebbero il pagamento della sosta esclusivamente con le monete e non con le banconote. Insomma non danno il resto. Con il risultato che tutti quelli che non hanno in tasca le monete non possono utilizzare il parchimetro e quindi parcheggiare la propria auto senza incorrere in multe per il mancato pagamento della sosta.
– La Legge di Stabilità 2016 che ha esteso anche al parchimetro la necessità di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, salvo “oggettiva impossibilità tecnica”. Nel caso specifico il Comune di Avellino non ha ad oggi mai adeguato i parchimetri. Gli automobilisti che non siano in grado di acquistare il ticket per mancanza del pos, potrebbero quindi sentirsi legittimati a non pagare.
C. Altresì andrebbe adeguata la segnaletica stradale ai sensi dell’art. 157 lett.f Cds. “vieta all’automobilista di parcheggiare entro i 5 metri da un incrocio e/o in prossimità di un cartello segnaletico”. Tale articolo per analogia è estendibile anche alla corretta realizzazione della segnaletica orizzontale.
D. Ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Codice della Strada (CdS) recita che: “Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico” e tenuto conto che la carreggiata è, secondo l’art. 3, n. 7 del CdS: “parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata
da strisce di margine”, ne discende che i parcheggi a pagamento posti per strada lungo i marciapiedi e delimitati dalle sole strisce blu – o di altro colore, ma comunque senza che la sede stradale di scorrimento del traffico sia specificamente delimitata in altro modo – si troverebbero dentro la carreggiata e sarebbero, dunque, illegittimi, con ogni conseguenza in tema di impugnabilità delle relative contravvenzioni. Negli anni passati, poi, si sono viste
alcune pronunce dei vari Giudici di Pace del territorio italiano, competenti per questa materia, che sposavano tale tesi. A fugare i dubbi, nei limiti del possibile, è stata di recente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9676/2007.
Dinanzi a tali inadempienze il gruppo de “I CITTADINI IN MOVIMENTO” avrebbe, legittimamente, potuto difendere i cittadini, iscrivendo ricorsi contro la P.A. inadempiente e vessatoria.
L’intento di questo gruppo di Cittadinanza Attiva non è quello di contribuire, ulteriormente, al dissesto delle finanze del Comune Capoluogo ma, diversamente, è quello di proporre soluzioni per entrambe le parti.
Il Gruppo de “I CITTADINI IN MOVIMENTO” suggerisci, al fine di riportare la serenità in una comunità devastata dall’abbandono del territorio e dalla crisi commerciale, le seguenti
PROPOSTE
1. istituire nelle aree di parcheggio a pagamento la possibilità della sosta gratuita per i primi 15 minuti;
2. previsione di abbonamenti mensili, trimestrali ed annuali per i liberi professionisti e commercianti;
3. sosta gratuita nelle giornate di Sabato e Domenica così da incentivare il commercio;
4. autobus navette gratuite, con partenza ogni 15 minuti, in caso di acquisto in attività commerciali o pagamento di più di tre ore di parcheggio, nei pressi di Piazza Santa Rita e Piazza antistante Stadio Partenio e Pala del Mauro. Tale soluzione servirebbe anche a decongestionare il centro dallo smog delle autovetture. L’autobus navetta dovrebbe fare
due soste una presso la Città Ospedaliera (causa parcheggio inadeguato all’utenza) e la seconda in Piazza Kennedy.