Il Consiglio di Stato “congela” con ordinanza la questione dell’impianto di compostaggio di Sassinoro e rimanda nel merito al giudizio del Tar Campania del prossimo 8 gennaio 2019. Per taluni una condotta “pilatesca”, una sorta di lavarsi le mani difronte ad una decisione che si vuole allontanare da se rimpallandola di nuovo al Tar. Al momento, però, sembra prevalere la moratoria o almeno è quello che ritengono Provincia di Benevento e Comunità Montana dell’Alto Tammaro/Titerno, una situazione in cui tutto si ferma in attesa di gennaio. Non la pensa però in questo modo la New Vision, l’azienda che gestisce l’impianto, che rilancia. “Il Consiglio di Stato non ha sospeso l’autorizzazione unica alla realizzazione e gestione dell’impianto di compostaggio nel Comune di Sassinoro, il cui cronoprogramma di attuazione e messa in esercizio proseguirà come previsto, secondo rigorosi criteri di piena tutela dell’ambiente, del territorio e degli abitanti”. Per la New Vision l’ordinanza del Consiglio di Stato “si limita ad integrare il rigetto, in primo grado, della sospensiva chiesta dal Comune di Sassinoro con il sollecito al TAR Campania – Napoli alla fissazione dell’udienza di merito. Così facendo il Consiglio di Stato ha semplicemente sollecitato il TAR alla decisione nel merito con priorità ma non ne ha modificato la pronuncia cautelare nella parte in cui ha già bocciato il ricorso con istanza di sospensiva presentato dal Comune di Sassinoro. Puntuale la controreplica dei legali rappresentanti del Comune di Sassinoro Balletta, della Provincia di Benevento Di Giacomo e della Comunita Montana del Titerno/Alto Tammaro Perifano.”È innegabile, recita la nota congiunta, che il Consiglio di Stato, nell’accogliere l’appello cautelare promosso dal Comune di Sassinoro -a sostegno del quale si sono schierati in giudizio la Provincia di Benevento e la Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro, è pervenuto alla integrale riforma della decisione di primo grado. E’ questo un fatto al quale è oggettivamente impossibile contrapporre argomenti di opposto segno. Il Giudice di appello ha valutato la consistenza e la serietà dei rilievi mossi alla contestata procedura autorizzatoria regionale diversamente, come è ovvio, avrebbe rigettato il gravame, e , ritenendo non condivisibile la precedente decisione del TAR , ha disposto l’urgente fissazione dell’udienza di merito per l’esame approfondito della problematica “anche tenuto conto dei contrapposti interessi”. Pertanto, a meno di non voler considerare la pronuncia del Consiglio di Stato come inutiliter data, appare contraddittorio e illogico il postulato della Ditta New Vision s.r.l., secondo cui il titolo autorizzatorio continuerebbe a produrre i propri effetti,indipendentemente dalla imminente decisione di merito rimessa al TAR Campania: tale interpretazione è incompatibile con lo specifico rimedio cautelare voluto dal Consiglio di Stato, ovvero la sollecita definizione del contenzioso nel merito, e contrasta coi prevalenti principi euro-comunitari di prevenzione e di precauzione. É pacifico, tuttavia, che laddove dovessero verificarsi forzature da parte della New Vision s.r.l., il rito processuale consente il ricorso ad ulteriori efficaci misure per ottenere il rispetto delle decisioni sin qui adottate dai Giudici Amministrativi. Infine non secondaria è l’osservazione che la stessa Regione Campania, in totale assenza- allo stato- di conferme giudiziarie della validità del proprio operato, non potrà che conformarsi alla decisione del Consiglio di Stato, anche atteso che l’Autorità Giudiziaria penale è già stata allertata sulla vicenda che ne occupa proprio ad iniziativa della competente Commissione Consiliare regionale”.