breaking news

Avellino| Incendi in Irpinia, Foti e Municipale sottoscrivono accordo

Avellino| Incendi in Irpinia, Foti e Municipale sottoscrivono accordo

11 Luglio 2017 | by Anna Liguori
Avellino| Incendi in Irpinia, Foti e Municipale sottoscrivono accordo
Attualità
0

L’Amministrazione comunale corre ai ripari contro il pericolo di incendi boschivi e l’inquinamento atmosferico in città. Questa mattina il Sindaco Paolo Foti e il Comandante della Polizia Municipale col. Michele Arvonio (in qualità di Responsabile del procedimento) hanno sottoscritto un’apposita ordinanza.

Nel provvedimento si ordina che “durante il periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 ottobre 2017 , in tutte le zone boscate, nei terreni condotti a coltura agraria, a pascoli od incolti, sia fatto divieto di compiere azioni che possano arrecare pericolo di incendio”.  Durante lo stesso periodo, in tutte le zone boscate, nei terreni condotti a coltura agraria, a pascoli od incolti ed in aree pubbliche e private prossime ad esse, è vietata: “l’accensione di materiali di qualsiasi tipologia e natura; l’abbruciamento di stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie e di qualsiasi altro residuo vegetale di lavorazione; l’accensione di fuochi per qualsivoglia finalità; l’utilizzo di apparecchi a fiamma libera in boschi e terreni ed aree verdi; l’utilizzo di fuochi d’artificio in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti”.
iNel provvedimento si stabilisce inoltre che “proprietari e/o conduttori di aree agricole, di aree verdi urbane, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari/conduttori di strutture commerciali, artigianali e turistiche con annesse aree verdi, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo, in particolar modo, provvedendo all’estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e sui fabbricati e alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo condizioni tali da non favorire il rischio di incendi”

Gli stessi proprietari o detentori delle aree agricole e boscate dovranno inoltre provvedere “al decespugliamento del perimetro delle aree con la realizzazione di una fascia di rispetto priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi”.
Nella stessa ordinanza si stabilisce che “i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio in serbatoi fissi per uso domestico o commerciale, si facciano carico di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze”.
Infine il provvedimento stabilisce il “divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade ricadenti nel territorio del Comune di Avellino come, tra l’altro, già disposto dall’art. 15 lett. i) del Codice della Strada”.
Il mancato rispetto delle misure previste nell’ordinanza in questione prevede sanzioni severe contro i trasgressori:
– nel caso di procurato incendio, a seguito dell’esecuzione di azioni e attività determinanti, o anche solo di azioni dalle quali potenzialmente può prodursi l’innesco d’incendio, sarà comminata, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 353/2000, una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00 con eventuale denuncia all’Autorità Giudiziaria qualora ne ricorrano le condizioni;
– nel caso di mancato taglio di erbe ed arbusti, sulle aree di proprietà privata interessanti fronti stradali di pubblico transito, aree soggetti a pubblico passaggio sarà elevata una sanzione pecuniaria determinata, ai sensi dell’art. 29 del vigente Codice della strada;
– nel caso di inosservanza delle rimanenti disposizioni della presente Ordinanza sarà comminata, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, una sanzione amministrativa che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *