La Regione Campania fa chiarezza sul rapporto tra allevamenti zootecnici e centri abitati. Coldiretti informa che il Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali ha emanato una circolare nella quale si risponde ai conflitti in merito alla delibera di giunta del 2015 che era intervenuta sull’ubicazione delle aziende. Il provvedimento specifica che il calcolo per la distanza tra allevamenti e abitazioni riguarda solo gli agglomerati, come ad esempio un borgo o una frazione. Pertanto le regole della distanza minima non valgono per le case isolate ricadenti in area agricola. Resta in vigore pertanto la norma che prevede una distanza degli allevamenti di animali non inferiore a 500 metri dall’insediamento abitativo più vicino, purché entro i limiti imposti dal piano regolatore della zona. La distanza si riduce alla metà, 250 metri, nel caso in cui gli allevamenti siano dotati di impianti di abbattimento dei gas odorosi.
Gli allevamenti suinicoli, avicoli e bovini sono stati inclusi tra gli impianti industriali soggetti a fissazione dei valori delle emissioni, senza fare alcuna distinzione tra allevamenti intensivi ed allevamenti allo stato brago o semibrado, nonché tra attività a carattere industriale ed attività destinate all’autoconsumo. Quanto previsto non si applica alla “micro-zootecnia”, ossia al di sotto di un numero minimo di capi: 20 per i bovini, 50 per i suini e 100 per avicoli e cunicoli. In questi casi è comunque previsto un “codice di buone pratiche della conduzione zootecnica” che prevede la minimizzazione delle emissioni in atmosfera.