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La formazione 4.0 degli anni passati può essere considerata un tesoretto per l’azienda?

La formazione 4.0 degli anni passati può essere considerata un tesoretto per l’azienda?

28 Giugno 2024 | by redazione Labtv
La formazione 4.0 degli anni passati può essere considerata un tesoretto per l’azienda?
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A cura del dr Ciro Troncone

Tutti i consulenti e gli imprenditori sanno che la “Formazione 4.0” era un importantissimo incentivo fiscale, derivante dall’acquisizione di competenze tecnologiche e digitali dei lavoratori di un’impresa, che ha consentito in passato di recuperare cospicui crediti d’imposta in presenza di spese per queste attività effettivamente sostenute.

Nel 2023 però non è stata più finanziata e nel 2024 è stata riproposta al traino degli investimenti legati alla transizione 5.0, quindi legata a competenze inerenti la doppia transizione digitale ed energetica così come previsto dal REPowerEU a cui la norma italiana si ispira. (articolo 38, del decreto- legge 2 marzo 2024, n. 19)

Quindi, come mai parlare ancora oggi di Formazione 4.0? C’è forse ancora il modo di usufruire degli incentivi legati a questa misura?

Istintivamente la risposta che avrei dato sarebbe stata un secco no!

Giorni fa però in un seminario ho avuto modo di parlare con un professionista esperto in agevolazioni alle imprese il quale mi spiegava che a volte le aziende hanno in pancia un tesoretto potenzialmente e legittimamente recuperabile, di cui spesso non ne sono neanche a conoscenza.

Quanto sopra nasce dal fatto che vi sono determinate attività di formazione effettivamente sostenute nelle annualità precedenti che avrebbero coinvolto i dipendenti in attività di monitoraggio del requisito della interconnessione.

Preferirei però, data la complessità dell’argomento che a spiegarcelo fosse stesso il suddetto consulente; chiedo quindi al Dott. Flavio Pietrasanta che ci spieghi meglio a cosa si riferiva l’altro giorno quando mi accennava a questa possibilità:

Dunque, Il Piano Nazionale Transizione 4.0 offriva la possibilità alle imprese ubicate nel territorio dello Stato Italiano di effettuare investimenti per la Formazione del Personale Dipendente – all’interno di uno specifico settore aziendale – nelle materie aventi ad oggetto le cosiddette tecnologie abilitanti.

La formazione mirata alle competenze digitali ha rappresentato un pilastro su cui si incardinava la strategia Industria (poi divenuta Transizione) 4.0 italiana.

Il riferimento era alla formazione specialistica lavorativa (associata alla possibilità di ricorrere alla modalità della formazione on the job) funzionale ad un rapido aggiornamento delle competenze, in linea con le continue evoluzioni tecnologiche e all’esigenza di innalzare il potenziale innovativo del Paese, orientando il settore produttivo verso frontiere tecnologiche avanzate.

In questi anni, è stata individuata, a mio avviso, tra le tecnologie abilitanti più mature e promettenti al processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, quella pertinente all’apprendimento circa l’utilizzo di dispositivi o software tali da consentire ai vari utilizzatori (segnatamente ai dipendenti in forza presso l’impresa coinvolta) di comunicare con un macchinario o un impianto di produzione rientrante nell’alveo della Transizione 4.0.

La rete di oggetti fisici che dispongono della tecnologia necessaria per rilevare e trasmettere, attraverso Internet, informazioni sul proprio stato di lavorazione o sull’ambiente esterno è stato oggetto – per tutte le imprese che hanno proceduto all’acquisto di beni strumentali funzionali alla trasformazione digitale e tecnologica aziendale secondo il paradigma 4.0 – di documentare attraverso una adeguata reportistica il mantenimento dei requisiti necessari (in particolare l’interconnessione) alla corretta fruizione del beneficio.

Se, come nella situazione prospettata, il contribuente che effettivamente ha coinvolto i propri dipendenti in tale attività di monitoraggio del requisito della interconnessione attraverso l’utilizzo del “Software per lo sviluppo e la gestione di beni strumentali oggetti dell’Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232” (riportando tra virgolette l’ambito formativo di pertinenza alla stregua della normativa in questione) attraverso l’utilizzo (modalità on the job) dei medesimi foriero, siffatto utilizzo, al fine di procedere alla attività di trasmissione dei dati garantendo la piena operatività delle macchine (che per scambiare dati debbono obbligatoriamente essere state impiegate nel processo produttivo aziendale) non ha provveduto a indicare il suddetto credito – cumulabile con quello legato all’acquisto del Bene strumentale pari, ad esempio, nel 2022 al 40% rispetto al valore imponibile dell’investimento – entro la data di invio della dichiarazione per il 2022; è sempre possibile presentare una dichiarazione integrativa.

Al momento della presentazione della dichiarazione integrativa, il contribuente dovrà essere in possesso della certificazione del Revisore Legale, poiché l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione.

Venendo ai risvolti contabili e di bilancio, si conferma la possibilità di registrare il contributo (credito di imposta per attività formative) nel bilancio dell’anno in corso.

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